IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e
modificata dall'art. 29 del decreto-legge, 22 giugno 2023, n. 75 e,
in particolare, gli articoli 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario
straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 9/2022;
Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio
2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito
di conferme di casi di Peste suina africana nei selvatici ai sensi
dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;
Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della Peste suina africana». (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 95 del 22 aprile 2023);
Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della peste suina africana» (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 122 del 26 maggio 2023);
Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della peste suina africana» (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 163 del 14 luglio 2023);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la
Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi,
non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che
dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in
animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9,
paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della
Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di
controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in
particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27, individua il Ministero della salute quale Autorita' centrale
responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n.
2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il
controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei
servizi veterinari delle AASSLL (di seguito denominati Autorita'
competenti locali (ACL);
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante
«Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini»
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022);
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della
salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la
Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il manuale
delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini
selvatici del 12 dicembre 2022;
Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the
management of African swine fever for the EU»;
Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18
maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione
della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»;
Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del
Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del
Ministero della salute;
Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA relativa
al bimestre marzo - aprile 2023;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del
piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna
selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio
2023;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del
citato decreto-legge n. 9/2022, il Commissario straordinario
definisce, sentite le regioni interessate, il piano nazionale
straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con
l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e,
sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle
regioni;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 9/2022, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1,
comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario
straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione
della Peste suina africana;
Tenuto conto, altresi', che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del
citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario,
nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni
eccezionali, puo' adottare, con atto motivato, provvedimenti
contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure
adottate e finalita' perseguite;
Dato atto della impossibilita' di procedere al trasferimento delle
opere realizzate mediante gli accordi tra pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere con urgenza
all'affidamento delle recinzioni alle regioni territorialmente
competenti nell'ambito dei poteri affidati al Commissario
straordinario dalla normativa vigente;
Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare il meccanismo
sanzionatorio da applicarsi agli eventuali atti di danneggiamento,
manomissione o intralcio alle attivita' di contenimento ed
eradicazione della peste suina africana;
Tenuto conto che la Peste suina africana continua a diffondersi nel
territorio nazionale, assumendo anche un andamento discontinuo con
l'insorgenza di focolai puntiformi, talvolta a distanze
considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella contiguita'
territoriale;
Considerato che la trasmissione dell'infezione da un territorio ad
un altro puo' avvenire anche attraverso le derrate alimentari di
origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti
legali e senza la dovuta tracciabilita';
Ritenuto, pertanto, necessario intensificare i controlli ufficiali
dell'Autorita' competente locale (ACL) sulle filiere delle carni
suine in tutte le fasi della filiera alimentare;
Considerato che la concessione delle deroghe ai divieti di
movimentazione nel rispetto dei principi di biosicurezza cosi' come
la designazione degli stabilimenti ai sensi dell'art. 44 del reg.
(UE) n. 2023/594 e' uno strumento necessario al proseguimento delle
produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove e' possibile
garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la diffusione
della malattia attraverso le attivita' produttive;
Ritenuto che l'applicazione di procedure armonizzate sull'intero
territorio nazionale per il rilascio delle suddette deroghe
contribuisce a mantenere in maniera uniforme un adeguato livello di
garanzie per contrastare l'adozione di barriere sanitarie da parte di
paesi terzi che ricevono sui propri mercati i prodotti del comparto
produttivo suinicolo;
Ritenuto necessario incrementare l'operativita' dell'Autorita'
competente locale attraverso l'istituzione dei Gruppi operativi
territoriali (GOT) costituiti da personale tecnico afferente sia
all'autorita' competente locale che alle diverse amministrazioni
coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e
gli enti parco;
Ritenuto altresi' opportuno acquisire la disponibilita' dei
soggetti abilitati all'attivita' venatoria attraverso la creazione di
un elenco nazionale di bioregolatori da cui l'autorita' competente
locale possa attingere per le azioni di contenimento della
popolazione di cinghiali;
Dispone:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione,
controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone
istituite in conformita' al regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e
al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate:
a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II
correlate a casi di PSA nel selvatico;
b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e
nelle relative zone di protezione e sorveglianza e zone di
restrizione parte III;
c) nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e b),
o nelle zone di restrizione parte I.
2. La Struttura commissariale predispone, in maniera coordinata con
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolte
dall'infezione e con il Ministero della salute, un piano di
eradicazione per le aree territoriali interessate dalla malattia ai
fini dell'applicazione da parte delle stesse regioni o Province
autonome di Trento e di Bolzano delle misure di eradicazione di cui
alla presente ordinanza e definite nel Piano nazionale di
sorveglianza ed eradicazione 2023.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
applicano le misure del Piano di eradicazione predisposto dalla
Struttura commissariale e dallo stesso coordinato per il tramite
delle regioni, d'intesa con il Ministero della salute.
Art. 2
Obblighi di segnalazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, chiunque rinvenga esemplari di
suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle
autorita' competenti locali (ACL) e deve astenersi dal toccare,
manipolare o spostare l'animale, salvo diversa indicazione
dell'autorita' competente stessa.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
individuano modalita' semplificate per facilitare l'adempimento
dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1.
3. Ai fini del rispetto delle azioni di cui al comma 1, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, sul proprio
territorio, una corretta azione di sensibilizzazione della
popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della
malattia attraverso il fattore umano.
Art. 3
Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone
soggette a restrizione parte II e parte III
1. Nelle zone infette istituite in conformita' all'art. 3 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e nelle zone di
restrizione parte II e parte III di cui all'Allegato I al medesimo
regolamento, le autorita' competenti delle regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano e le ACL, in maniera coordinata, attuano
quanto segue:
a) suini selvatici:
i. affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso
nelle zone di cui al comma 1. I segnali forniti dalla regione, anche
tramite le ACL, devono essere posti dai comuni interessati su ogni
strada di ingresso alle zone di cui al comma 1 e all'ingresso dei
centri abitati, paesi e citta'. I segnali devono essere di dimensioni
e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle
intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla
malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare;
ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando
priorita' alle aree piu' perimetrali delle zone di cui al presente
comma e, in particolare, dove non sono ancora state riscontrate
carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano
nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana
in Italia per il 2023, nonche' alle relative linee guida. Considerata
l'orografia di alcuni territori, la ricerca puo' essere svolta in
modo mirato, prediligendo le aree ad alta densita' di suini
selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale
appositamente dedicato e coinvolgendo il piu' possibile associazioni
venatorie e di volontariato attive sul territorio previa adeguata
formazione. L'attivita' deve essere programmata e coordinata dalle
ACL con il supporto dell'autorita' competente regionale nell'ambito
delle misure di eradicazione adottate dalle regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano e deve essere rendicontata con le
modalita' indicate nell'art. 11, comma 5, della presente ordinanza.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
direttamente o per il tramite delle ACL, assicurano la disponibilita'
delle risorse necessarie all'implementazione dell'attivita';
iii. tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi,
catturati e abbattuti devono essere testati per PSA e le carcasse
degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) n.
2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza;
iv. adozione da parte delle regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano di una procedura di gestione, campionamento e
smaltimento di tutte le carcasse di suini selvatici rinvenuti morti
di cui al punto precedente nel rispetto delle misure di biosicurezza,
in conformita' a quanto previsto nel Manuale delle emergenze da peste
suina africana nelle popolazioni di suini selvatici e nelle linee
guida al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste
suina africana in Italia per il 2023. Le carcasse devono essere
rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale
vengono campionate dall'ACL territorialmente competente o da
personale appositamente formato e incaricato dalla stessa Autorita'
e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerati o
altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite in impianti
preposti. Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente
accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando
le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusi la
messa in sicurezza della carcassa per limitare il rischio di
diffusione della malattia e l'interramento nel rispetto dell'art. 19,
comma 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2009/1069.
L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli impianti
di smaltimento sono demandati alle regioni e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano;
v. allestimento di dispositivi di cattura secondo quanto
previsto dal piano di cui all'art. 29 del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75, elaborato per i territori interessati dall'infezione. Le
procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere
documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti;
vi. costruzione di barriere fisiche o di qualsiasi altra
struttura o rafforzamento di barriere fisiche o gestione dei punti di
passaggio naturali o artificiali eventualmente gia' presenti, al fine
di limitare gli spostamenti di suini selvatici, creando delle aree di
dimensioni tali da garantire la possibilita' di applicare le misure
di eradicazione, incluse quelle di depopolamento dei suini selvatici.
Tali zone sono definite anche tenendo conto dell'orografia del
territorio, delle dinamiche di diffusione della malattia nel
selvatico e del rischio di coinvolgimento del settore domestico. I
tracciati individuati devono essere preventivamente valutati dal
Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale di
crisi e il Gruppo operativo degli esperti (GOE);
vii. e' vietata l'attivita' venatoria collettiva (caccia
collettiva effettuata con piu' di tre operatori) di qualsiasi
tipologia e specie e l'attivita' venatoria nei confronti della specie
cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonche'
l'utilizzo di cani da caccia nelle attivita' di addestramento
venatorie, purche' nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui
all'Allegato n. 4 alla presente ordinanza. L'attivita' venatoria puo'
essere svolta con non piu' di tre cani contemporaneamente per
cacciatore o gruppo di cacciatori. L'attivita' di controllo
faunistico effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92,
sulla specie cinghiale, deve essere svolta nel rispetto di specifiche
misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza
e delle linee guida operative di cui all'Allegato 3. Tenendo conto
della diffusione spaziale della malattia, le modalita' di controllo
faunistico, indicate nell'Allegato 3, sono modulate al fine di
prevenire la diffusione della PSA nelle aree prossime al confine
esterno della zona di restrizione II. La differenza tra metodi di
intervento e' da ricondurre solo alla classificazione in zona di
restrizione, indipendentemente dalla classificazione faunistica del
territorio interessato. Le misure previste per i piani di
depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad
ogni livello;
viii. divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta
di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro
prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta;
ix. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
possono, su richiesta, autorizzare, in deroga al punto viii, la
movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in attivita' di
controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il
consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere
sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui
all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito
di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della
PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle
specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594. Laddove non sia
possibile l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, le
carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono
destinate alla distruzione. Qualora le condizioni geologiche lo
consentano, previa autorizzazione dell'ACL, e' consentito
l'interramento;
x. le attivita' all'aperto svolte nelle aree agricole e
naturali, le attivita' umane, ludico-ricreative e sportive nelle zone
di restrizione individuate nell'Allegato 2 alla presente ordinanza,
devono essere preventivamente autorizzate dalle autorita' comunali
che richiedono in prima istanza, il parere della ACL; acquisito tale
parere, le autorita' comunali inviano la comunicazione corredata dal
citato parere al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica
la conformita' rispetto alle norme di biosicurezza di cui agli
allegati nn. 2 e 5 alla presente ordinanza;
xi. il GOT verifica il rispetto del divieto di foraggiamento
dei suini selvatici con il supporto della polizia provinciale e/o di
altre forze dell'ordine competenti in materia, ad eccezione dei casi
in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita'
di depopolamento, incluso il foraggiamento attrattivo, nonche' nel
rispetto delle condizioni per la concessione delle attivita' in
deroga previste al punto precedente. Le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano relazionano mensilmente al
Commissario straordinario alla PSA e al Ministero della salute
sull'effettuazione delle suddette verifiche;
xii. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta e'
consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilita' degli
stessi, al fine di escludere qualsiasi contatto con suini. Tali
materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura
canalizzata su autorizzazione del GOT, all'utilizzo in aziende che
allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano
presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole puo'
essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta
giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove
sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di
altro trattamento equivalente;
xiii. in caso di segnalazione di suini selvatici in difficolta'
da parte dei centri di recupero animali selvatici (CRAS), obbligo di
contattare immediatamente il GOT ai fini dell'abbattimento,
dell'esecuzione dei test diagnostici e dello smaltimento delle
carcasse, come materiale di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE)
n. 2009/1069;
xiv. divieto di movimentazione, se non finalizzata
all'abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree
protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli
animali destinati all'abbattimento non possono uscire dalla zona di
restrizione;
b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):
i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini,
inclusi i cinghiali, e immediato aggiornamento della BDN sulla base
delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la
geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di
ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se
non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita'
provvedono le ACL, con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine;
ii. l'ACL programma la macellazione immediata dei suini
detenuti all'interno di allevamenti familiari, di allevamenti
commerciali della tipologia semibradi e di allevamenti misti che
detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione
di alimenti, e dispone il divieto di ripopolamento;
iii. l'ACL programma la macellazione tempestiva dei suini
presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale, dispone e
verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento;
iv. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
prima di consentire il proseguimento o la ripresa dell'attivita'
degli allevamenti di cui ai punti ii e iii, previa verifica della
sussistenza di macelli designati verso cui movimentare i capi
detenuti in allevamenti, informano il Ministero della salute e il
Commissario straordinario alla PSA. La prosecuzione ovvero la ripresa
dell'attivita' di allevamento sono subordinate alla verifica
dell'adozione delle misure di biosicurezza rafforzate di cui
all'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e dei
livelli di biosicurezza di cui al decreto ministeriale 28 giugno
2022, attraverso la compilazione delle apposite check list nel
sistema Classyfarm.it. Quest'ultimo adempimento e' previsto solo per
gli allevamenti commerciali;
v. qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai
precedenti punti ii e iii, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61
e 70 del regolamento (UE) n. 2016/429;
vi. per l'applicazione di quanto previsto ai punti ii, iii e v,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono
assicurare l'effettuazione di una valutazione preventiva della
possibilita' e della capacita' di abbattimento e di macellazione, ivi
compresa la disponibilita' di stabilimenti designati, definendo
adeguate procedure operative;
vii. le ACL, in presenza di suini detenuti per finalita'
diverse dalla produzione di alimenti, verificano il rispetto di
quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del
18 maggio 2022;
viii. l'ACL esegue il controllo virologico di tutti i suini
morti e dei casi sospetti, come definiti dall'art. 9, paragrafo 1,
del regolamento delegato (UE) n. 2020/689;
ix. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui
suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra'
darne comunicazione al veterinario libero professionista, che
valutera' con l'ACL la necessita' di effettuare, prima del
trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del
virus PSA;
x. divieto di movimentazione di suini detenuti, di carni
fresche e di prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come
definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594; I movimenti
di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina
all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo
sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal successivo
art. 6;
xi. il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita'
centrale di crisi, puo' individuare, sulla base della valutazione
della situazione epidemiologica, condizioni ulteriori per la
concessione delle deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza
o valutare la necessita' di non concedere le deroghe per un
determinato periodo di tempo.
Art. 4
Misure di controllo nei comuni della zona confinante con la zona
infetta o nella zona soggetta a restrizione Parte I.
1. Nella zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta
a restrizione Parte I di cui all'Allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2023/594, in conformita' alle disposizioni
previste per detta zona dal medesimo regolamento, le autorita'
competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e
le Autorita' competenti locali in maniera coordinata, attuano quanto
segue:
a) suini selvatici:
i. rafforzamento della sorveglianza passiva, ivi inclusa la
ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici programmata e
coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli
ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le
modalita' indicate nell'art. 10, comma 5 della presente ordinanza e
attraverso attivita' di sensibilizzazione volta ad incentivare ed
incrementare le segnalazioni di ritrovamento carcasse o animali
moribondi o coinvolti in incidenti stradali;
ii. regolamentazione in base alla situazione epidemiologica
dell'attivita' venatoria e di controllo verso i suini selvatici
finalizzata all'eliminazione del maggior numero di capi possibile,
che puo' essere svolta nel rispetto di specifiche misure di
biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza. I capi
abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente
all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati
negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA, previo
parere del Commissario straordinario alla PSA che all'occorrenza puo'
richiedere parere del GOE e sulla base dell'andamento dei risultati
della sorveglianza passiva, le regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano possono derogare alla necessita' di testare tutti i capi
abbattuti. Sono consentite le altre forme di caccia, nonche'
l'utilizzo di cani da caccia in attivita' di addestramento ed in
attivita' venatoria. Le misure previste per i piani di depopolamento
del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello
e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle
zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal
fuoco, ai fini della eradicazione della peste suina africana fino
alla completa e definitiva eliminazione della malattia sono
consentite le catture, la selezione ed il controllo e tramite i
bioregolatori la tecnica della girata come previsto dall'art. 3 punto
vii. della presente ordinanza;
iii. utilizzo di trappole quale mezzo di riduzione della
popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e
l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate
nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli
animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate
all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di
restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per
ricerca del virus PSA, previo parere del Commissario straordinario
alla PSA che all'occorrenza puo' richiedere il parere del GOE e sulla
base dell'andamento dei risultati della sorveglianza passiva, le
regioni e province autonome possono derogare alla necessita' di
testare tutti i capi cacciati;
iv. le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su
richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni di suini
selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il
consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione,
all'interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa, per
essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di
cui all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a
seguito di esito negativo al test di laboratorio e comunque nel
rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del
regolamento (UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi incluse le fattispecie previste dall'art. 49;
v. il GOT con il supporto della polizia provinciale o di altre
forze dell'Ordine, verificano il rispetto del divieto di
foraggiamento di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e'
previsto l'utilizzo delle esche ai fini di depopolamento;
vi. divieto di movimentazione se non finalizzata alla
macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in
aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli
animali non possono uscire dalla zona di restrizione;
b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):
i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini,
inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base
delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la
geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed il numero di capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di
ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se
non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita'
provvede l'ACL e le forze dell'ordine territorialmente competenti;
ii. esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi
sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato
(UE) n. 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle
altre categorie di suini con un peso maggiore di 20 kg morti il
sabato e la domenica;
iii. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui
suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra' darne
comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con
l'ACL la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo
di sangue per escludere la presenza del virus PSA;
iv. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari
destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento;
v. previa valutazione della situazione epidemiologica e
verifica dei requisiti di biosicurezza di cui al decreto ministeriale
28 giungo 2022 le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
possono consentire il proseguimento dell'attivita' di allevamento
familiare;
vi. l'ACL provvede alla verifica delle misure di biosicurezza
rafforzate negli allevamenti commerciali cosi' come previsto
dall'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e
successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli di
biosicurezza, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado»,
attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema
Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita' l'ACL, fatta
salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono
modalita' e tempi per la risoluzione delle non conformita'. Se
l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla
macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a
risoluzione delle stesse;
vii. rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei
suini e inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4 da
parte dell'ACL.
viii. i movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti
a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui
al presente articolo sono consentiti ai sensi di quanto previsto dal
successivo art. 6;
ix. l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse
dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto previsto
dal dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022.
2. Fatte salve le misure di cui all'art. 7 della presente
ordinanza, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in
cui insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare
nei territori di propria competenza non interessati dalla malattia,
ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui
al precedente comma 1, lettera b) punti ii, iv, vi. Ulteriori
eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento
nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi, al fine di garantirne
un'uniforme e immediata adozione.
Art. 5
Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti
1. L'ACL adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure
previste dal regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e dal decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 136 in caso di sospetto e conferma
della presenza della malattia all'interno di uno stabilimento, ivi
compresa l'istituzione di zone soggette a restrizione (zona di
protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli
obblighi previsti da parte degli operatori.
2. A seguito di conferma della malattia all'interno di uno
stabilimento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, comma 2
del regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e dal decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dell'Unita' di crisi, al fine di prevenire la
diffusione della malattia, in base alle informazioni epidemiologiche
o ad altri dati a disposizione, possono valutare l'abbattimento
preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti
situati nelle zone soggette a restrizione istituite ai sensi del
comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente
articolo, in caso di istituzione di una zona soggetta a restrizione
Parte III di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n.
2023/594 ed in conformita' alle disposizioni ed ai divieti previsti
per detta zona dal medesimo regolamento, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta, possono autorizzare le
movimentazioni di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di
origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali
e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594.
Art. 6
Deroghe
1. Tenuto conto dei divieti alla movimentazione di suini, carni
fresche e prodotti a base di carne suina dentro e fuori le zone di
restrizione istituite per PSA di cui al regolamento (UE) n. 2023/594,
le ACL procedono, nel piu' breve tempo possibile, al rilascio delle
relative deroghe, ivi compresa la designazione degli stabilimenti
previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni
previste dalla normativa citata. Con successiva circolare
ministeriale sono fornite indicazioni operative in merito alle
condizioni ed alle modalita' per il rilascio, da parte dell'Autorita'
competente locale, delle suddette deroghe, nonche' informazioni
riguardanti le relative certificazioni sanitarie in accordo con
quanto previsto dallo stesso regolamento.
2. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale
di crisi, sulla base della valutazione della situazione
epidemiologica, puo' individuare condizioni ulteriori per la
concessione delle deroghe di cui al comma 1 o valutare la necessita'
di non concederle per un determinato periodo di tempo.
Art. 7
Misure di controllo sul territorio nazionale
non interessato dalla malattia
1. Sul territorio nazionale non ricadente nelle zone di cui agli
articoli 3 e 4 le autorita' competenti regionali, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, in
maniera coordinata, applicano le seguenti misure:
a) applicazione de Piani regionali di interventi urgenti per la
gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie
cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9;
b) completamento del censimento di tutti gli stabilimenti che
detengono suini e immediato aggiornamento della BDN sulla base delle
informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione,
l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta
attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni
stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente
e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati
alla produzione di alimenti;
c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti di cui
al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, dando priorita'
a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle
apposite check list e la loro registrazione nel sistema Classyfarm.it
In caso di non conformita' si applicano, salvo che il fatto
costituisca reato, le sanzioni di cui all'art. 23, comma 3 del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;
d) l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse
dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto
dal dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022;
e) la movimentazione di suini selvatici catturati deve essere
finalizzata alla macellazione o all'abbattimento degli stessi
animali, limitata esclusivamente all'ambito territoriale e
autorizzata dall'ACL secondo procedure stabilite dalle regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini
selvatici ritrovati sul proprio territorio, fatti salvi gli obiettivi
minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza ed
eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, il
controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9,
paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689 e di tutti i
suini morti negli allevamenti familiari e, per gli allevamenti
semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o appartenenti
a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in
collaborazione con le Associazioni di categoria, effettuano
un'attivita' di formazione e informazione anche ai fini della
ricognizione sulla disponibilita' di stabilimenti da designare ai
sensi del regolamento di esecuzione n. 2023/594.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
aggiornano i piani di emergenza regionali, con particolare
riferimento alle procedure di abbattimento e smaltimento dei capi
negli eventuali focolai domestici.
Art. 8
Ulteriori misure di controllo
su tutto il territorio nazionale
1. Nel caso in cui su tutto il territorio nazionale vengano
rinvenuti suini non indentificati per i quali sia impossibile
risalire al proprietario, oppure suini selvatici o domestici detenuti
illegalmente, l'ACL dispone il sequestro, l'abbattimento e la
distruzione degli animali dopo aver effettuato gli accertamenti
sanitari eventualmente ritenuti necessari.
2. Nel caso in cui si rilevino suini allo stato brado, non
identificati, indipendentemente dal fenotipo che presentano, l'ACL
dispone le stesse misure di cui al comma 1 e l'abbattimento rientra
tra le attivita' previste dai Piani regionali di interventi urgenti
per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie
cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. I suini
selvatici sono specie non vocata alla permanenza nei centri abitati.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
l'adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei
suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti di cibo definibili
sia come rifiuti, ivi inclusi quelli domestici e quelli situati nei
luoghi pubblici, che come alimenti somministrati volontariamente dai
cittadini.
Art. 9
Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle ACL assicurano l'attuazione e la verifica delle misure
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente ordinanza.
2. Il Commissario straordinario riunisce e coordina le Unita' di
crisi regionali delle regioni interessate dalla malattia per
garantire la necessaria integrazione e sinergia delle misure previste
dalla presente ordinanza, sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC).
3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo gia'
individuate all'interno delle unita' di crisi centrale e delle unita'
di crisi regionali e locali, il Prefetto puo' istituire una cabina di
regia per l'attuazione, in maniera coordinata da parte delle diverse
istituzioni territoriali, delle procedure di abbattimento dei suini
selvatici, e la successiva verifica del rispetto delle misure
previste dalla presente ordinanza.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, le
Autorita' competenti locali (ACL), sentite le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, possono delegare
espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali
(veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato
di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con
strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o
mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con
l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti
veterinari.
5. Per l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a), punti ii e v ed art. 4, comma 1, lettera a), punti i e
iii, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di
appartenenza, possono avvalersi, previo accordi con i Ministeri di
appartenenza, di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti
della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni venatorie
e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente
incaricate.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
direttamente o per il tramite delle ACL, nei casi di cui ai commi 4 e
5, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche
delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le infrastrutture
necessarie ad eseguire i compiti loro assegnati e, nel caso,
provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.
7. Per l'abbattimento dei suini selvatici coinvolti in incidenti
stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione del normale
comportamento di cui all'art. 1, punto 6 del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, le ACL, sentite le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, possono richiedere
il supporto del personale delle Forze dell'ordine.
8. Per le attivita' di depopolamento e di controllo faunistico
previste all'art. 3, comma 1, lettera a) rispettivamente punti vi e
vii, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con
proprio provvedimento possono avvalersi previo accordi tra i
Ministeri di appartenenza di personale delle Forze armate e dalle
Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e
provinciale, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo
venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza e le
figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato I del decreto
interministeriale del 13 giugno 2023 come previsto dall'art. 16 della
presente ordinanza.
Art. 10
Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione
1. Ove necessario definire o revisionare le zone soggette a
restrizione di cui al regolamento (UE) n. 2023/594, il Ministero
della salute, sentito il GOE, comunica alla Commissione europea la
proposta contenente l'individuazione delle zone di restrizione,
informandone le regioni coinvolte e il Commissario straordinario alla
PSA. Per l'elaborazione della proposta devono essere considerate le
caratteristiche orografiche del territorio (presenza di aree
urbanizzate, fiumi, autostrade, etc..), i risultati della
sorveglianza passiva condotta nella zona adiacente la sede della
positivita' e la distanza dagli altri casi piu' prossimi considerato
quanto riportato nel Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di
suini selvatici.
Art. 11
Flussi informativi
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle ACL, provvedono alla verifica tempestiva della
registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e
alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei
rispettivi applicativi del portale Vetinfo (BDN, Sinvsa, Sanan e
Siman), al fine di consentire il costante monitoraggio
dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione
delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la
zona infetta e nel restante territorio nazionale.
2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte II
e parte III, le ACL identificano come sospetta la carcassa di suino
selvatico e di suino domestico solo in caso di anomalo aumento della
mortalita' o lesioni, nonche' di sintomi riferibili alla PSA,
provvedendo alla registrazione dei relativi dati nei sistemi
informativi Sinvsa e Siman.
3. In caso di positivita' ai test biomolecolari riscontrata sui
campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i
laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio, le ACL procedono direttamente alla conferma di caso o
focolaio secondario di PSA.
4. Fuori dalla zona infetta e dalla zona soggetta a restrizioni
parte II e parte III, le ACL identificano come sospetta, e la
registrano immediatamente come tale in Siman e Sinvsa, solo la
carcassa di suino selvatico o domestico che presenti sintomi o
lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze
devono essere prontamente inviati al Cerep senza aspettare l'esito
dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positivita',
ACL procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio primario
di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA,
il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema
Sinvsa, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla
sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente
dagli IZS competenti per territorio. In caso di positivita', i
campioni devono essere inviati al Cerep per la conferma. In tal caso,
in attesa della conferma del Cerep, la positivita' viene comunicata
ACL ai fini dell'inserimento immediato del sospetto in Siman e
l'esito diagnostico finale viene registrato in Sinvsa.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui
territori ricadono nelle zone di cui agli articoli 3 e 4, inseriscono
i dati sull'attivita' di ricerca attiva delle carcasse di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), punto ii e art. 4, comma 1, lettera
a), punto ii, alimentando il sistema reso disponibile su Sinvsa. Le
informazioni e i dati relativi alle trappole installate, agli animali
catturati, al posizionamento delle recinzioni e alle strutture
designate alla raccolta dei suini selvatici e tutte le altre
attivita' relative all'attuazione del Piano nazionale di sorveglianza
ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023
sono trasmesse con relazioni trimestrali dalle regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano al Commissario straordinario
alla PSA e al Ministero della salute.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui
territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'Allegato I
del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594, al fine di consentire
ai reparti territoriali del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza, a campione, prevista
dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, comunicano agli stessi
reparti territoriali del CUFAA, secondo modalita' da definirsi, i
seguenti dati:
a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e di
controllo faunistico sui suini selvatici, ove autorizzata,
comprendente le modalita' operative e il personale coinvolto;
b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto
a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il
controllo.
7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente articolo, sara' cura
dei reparti territoriali del CUFAA vigilare sulla corretta
apposizione della specifica segnaletica di avviso di accesso alle
zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali,
provvedere alla verifica dell'integrita' di quelle poste intorno alla
zona di circolazione virale e del rispetto del divieto di
foraggiamento dei suini selvatici, nonche' degli altri divieti
previsti dalla presente ordinanza. Periodicamente e, comunque, a
cadenza almeno mensile, i suddetti reparti territoriali del CUFAA
relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti
dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente
ordinanza. Il Commissario straordinario, previ accordi protocollari,
potra' richiedere la disponibilita' del personale afferente al CUFAA
e alle altre Forze armate iscritto nell'elenco dei bioregolatori per
i piani di eradicazione della specie cinghiale.
8. In aggiunta alle informazioni di cui ai commi precedenti le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 febbraio 2023, forniscono al Commissario, a cadenza
bimestrale, i dati riguardanti: le attivita' venatorie sulla specie
cinghiale; le attivita' di selezione e di controllo sulla specie
cinghiale nelle aree non soggette a restrizione; gli abbattimenti
nelle aree di restrizione; le catture nelle aree di restrizione,
secondo lo schema di cui all'Allegato 6 alla presente ordinanza.
Inoltre, dovranno essere trasmessi al Commissario, con la stessa
cadenza, la documentazione sulla regolarita' delle procedure di
abbattimento, di distruzione degli animali infetti e di smaltimento
delle carcasse di suini, nonche' le procedure di disinfezione svolte
sotto il controllo delle ASL di competenza.
Art. 12
Provvedimenti regionali
1. Fermi restando gli obiettivi e le finalita' della presente
ordinanza e nel rispetto della normativa europea e nazionale di
riferimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
i cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli
articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla
malattia in accordo con l'art. 7 della presente ordinanza, possono
emanare provvedimenti regionali per individuare modalita' e procedure
per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza, in
funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della
propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti
attuatori delle stesse.
2. Al fine di assicurare omogeneita' nella gestione della malattia
e pari livelli di tutela della sanita' animale, i provvedimenti di
cui al comma 1 possono essere emanati esclusivamente previa
acquisizione del parere positivo del Commissario straordinario alla
PSA e informata l'Unita' centrale di crisi.
Art. 13
Consegna delle opere
1. Le regioni e le province autonome interessate, entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della
societa' di committenza, prendono definitivamente in consegna, in
relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate
dal Commissario straordinario alla peste suina africana ai sensi
dell'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
2. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle
opere di cui al comma 1, resta a carico della regione o della
provincia autonoma interessata a far data dalla consegna; rimane in
facolta' delle regioni l'eventuale ulteriore trasferimento delle
opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva
competenza.
Art. 14
Intensificazione dei controlli sulla carne suina
compresa quella di cinghiale e prodotti a base di carne
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
intensificano le attivita' di controllo tese verificare la
regolarita' del commercio di carni e di prodotti a base carne
provenienti da suidi selvatici, anche con riferimento alla eventuale
provenienza degli stessi da zone sottoposte a restrizione per PSA.
Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza di detti
prodotti, si procedera' al sequestro e alla distruzione degli stessi,
previo campionamento per l'esecuzione del test per la ricerca del
virus della PSA. Le carni saranno inviate a distruzione
immediatamente, senza attendere l'esito del test per la ricerca del
virus della PSA. Detta attivita' deve includere controlli, anche
congiunti con i carabinieri NAS, presso i mercati locali, le fiere,
gli agriturismi e la ristorazione pubblica, nonche' presso gli
stabilimenti di lavorazione e di trasformazione di prodotti a base di
carne suine.
2. Le autorita' doganali intensificano i controlli mirati ad
identificare le carni suine a seguito di viaggiatori provenienti da
paesi terzi nei porti, e aeroporti.
3. I comandi carabinieri NAS, i comandi carabinieri forestali e le
forze dell'ordine che intercettano, nell'ambito delle attivita' di
controllo, partite di carni suine o prodotti crudi di origine suina,
ne verificano la documentazione di scorta al fine di identificarne la
provenienza. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla
provenienza di detti prodotti si procede al sequestro e alla
distruzione degli stessi congiuntamente alle autorita' competenti
locali, previo campionamento per l'esecuzione del test per la ricerca
del virus della PSA. Le carni sono inviate a distruzione
immediatamente, senza attendere l'esito del test per la ricerca del
virus della PSA.
Art. 15
Gruppi operativi territoriali - GOT
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in
accordo con il Commissario straordinario alla peste suina africana,
che ha il compito di coordinare i servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio, istituiscono i Gruppi
operativi territoriali (GOT), formati da personale tecnico afferente
alle Autorita' competenti locali e alle direzioni regionali della
Sanita' pubblica veterinaria, dell'agricoltura e dell'ambiente, delle
polizie provinciali, degli enti Parco regionali. I GOT sono
coordinati dal Commissario straordinario alla Peste suina africana e
svolgono le funzioni di attuazione delle finalita' eradicative della
PSA e del contenimento della specie cinghiale, nonche' di attuazione
del Piano straordinario delle catture a livello nazionale e
regionale, di cui all'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n.
75.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
individuano quale referente per la PSA, d'intesa con il Commissario
straordinario, un medico veterinario dell'Autorita' competente locale
(ACL) o dell'Autorita' competente regionale (ACR) con comprovata
esperienza nella materia.
3. Al fine di garantire l'adeguata formazione e l'addestramento del
personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dei
Dipartimenti di medicina veterinaria e delle Aziende sanitarie locali
presenti in aree del territorio nazionale non ancora interessate
dalla malattia, tutte le figure professionali coinvolte possono
affiancare i GOT gia' operanti nelle aree soggette a restrizione, nel
rispetto delle specifiche competenze professionali.
Art. 16
Elenco nazionale dei Bioregolatori
1. I soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al
prelievo venatorio con specifica formazione in materia di
biosicurezza e le figure autorizzate ai sensi del punto 2.5
dell'Allegato I al decreto interministeriale del 13 giugno 2023, per
il periodo di applicazione dei piani di eradicazione della peste
suina africana e del Piano straordinario delle catture a livello
nazionale e regionale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del
decreto-legge n. 9 del 2022, assumono la funzione di bioregolatori e
possono iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei Bioregolatori
attivato nel portale dei Sistemi informativi veterinari - Vetinfo
all'indirizzo
https://www.vetinfo.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_bioregolatori
/intro dal quale potranno attingere le Autorita' competenti locali
(ACL) per attivita' di contenimento della specie cinghiale
sull'intero territorio nazionale.
2. Per l'attuazione dei piani di eradicazione regionali, dei PRIU e
del piano straordinario delle catture, abbattimento, smaltimento, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano creano le
strutture per lo stoccaggio e la raccolta, per un massimo di sessanta
giorni, degli esemplari di Sus scrofa selvatico provenienti dalle
operazioni di cattura, in vista dell'abbattimento/macellazione.
Art. 17
Sanzioni
1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli
articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita' - e 500 - diffusione di una malattia
delle piante e degli animali - del codice penale, chiunque compie
atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni,
compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei
cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini
dell'eradicazione della peste suina africana, risponde dei danni
cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9 per la violazione
degli obblighi di segnalazione.
Art. 18
Interdizione temporanea di aree soggette
ad operazioni di cattura
1. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente impiantate
strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa con i
sindaci, puo' interdire l'area alla frequentazione abituale al fine
di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di
prevenire la propagazione del virus.
Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza
pubblica.
2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, nonche' con le eventuali risorse aggiuntive che
saranno messe a disposizione dal legislatore.
Art. 20
Abrogazioni e disposizioni finali
1. La presente ordinanza abroga e sostituisce le ordinanze n. 2, 3
e 4 del 2023 del Commissario straordinario alla PSA.
2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla
Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9.
3. La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua
emanazione e fino al 24 febbraio 2024, e' immediatamente comunicata
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni
interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 agosto 2023
Il Commissario straordinario: Caputo
Allegato 1
LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI
CINGHIALI NELLE ZONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA
AFRICANA.
L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle
zone sottoposte a restrizione e' quello di contribuire alla riduzione
della popolazione. Nelle zone di restrizione l'attivita' di
abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio
di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato
tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente
alla Parte II e Parte I del dell'Allegato I regolamento di esecuzione
(UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, che
stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.
Ogni Istituto faunistico ed ogni azienda faunistico-venatoria che
intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a
restrizione (Parte I e II), deve sviluppare un piano di gestione
della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione
indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, e la
eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attivita' di
abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono
vincolate all'approvazione da parte dell'Autorita' competente locale
(ACL), del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che
deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. Tale
piano deve essere redatto da ogni Istituto faunistico, trasmesso
all'Autorita' competente locale (ACL) per approvazione e deve
contenere l'elenco (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori
abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare
nelle zone sottoposte a restrizione, e (ii) delle strutture designate
per il conferimento delle carcasse e (iii) le misure messere in
essere come di seguito descritte. Anche personale diverso dai
cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo,
dovra' adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non
possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori,
che detengono suini o lavorano a contatto con le stesse e tali
condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai
soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.
Formazione
Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione
preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la
mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di
biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata anche
tramite supporti informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS. e
dall'Autorita' competente locale (ACL) in collaborazione con
l'Autorita' sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti
faunistici ricompresi nelle aree di restrizione.
Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura
identificata
E' vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare
gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si
ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata
utilizzando disinfettanti di provata efficacia (principi attivi
elencati nel Manuale operativo delle pesti suine). La carcassa deve
essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una
struttura identificata all'interno della stessa zona di restrizione
in cui l'animale e' stato abbattuto (punto di raccolta delle
carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di
caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del
sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in
recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di
sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le
carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente
accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per
il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in
detti recipienti, il recupero puo' avvenire con tale strumentazione
ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando
idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione
utilizzata.
Campionamento
Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali
abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura
individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola
carcassa. Il campione per il test (preferibilmente milza e in
subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa
direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e
inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite
dell'Autorita' competente locale (ACL), per ottemperare ai flussi
informativi preposti.
Gestione delle carcasse
Una volta ottenuto l'esito favorevole al test per
l'identificazione della PSA, le carcasse dei cinghiali abbattuti
possono essere inviate, sotto controllo veterinario, ad un Centro di
lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno
stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi
di riduzione del rischio previsti dall'Allegato VII del reg. (UE) n.
2020/687. Laddove non sia possibile l'invio presso lo stabilimento di
trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di
restrizione II sono destinate alla distruzione, le carcasse degli
animali abbattuti in zona I possono andare all'autoconsumo ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera a), punto ii della presente ordinanza.
Abbigliamento e attrezzature
Il personale autorizzato a svolgere le attivita' di manipolazione
e gestione delle carcasse deve:
indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente
disinfettabili;
utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente
puliti e disinfettati;
riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e
provvedere al corretto smaltimento;
utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi
attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).
Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature
In ogni istituto faunistico deve essere presente almeno una
struttura dedicata che riceve carcasse di cinghiali abbattuti che
deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorita' competente locale
(ACL) e disporre dei seguenti requisiti:
disinfettanti per ambienti e attrezzature;
acqua corrente ed elettricita';
cella frigo/frigorifero o congelatore;
pavimenti e pareti lavabili;
un'area dedicata per le attivita' di eviscerazione e
scuoiamento;
barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del
vestiario;
contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine
animale destinati allo smaltimento;
barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di
disinfettante).
Corretto smaltimento dei visceri
I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in
contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere
sistematicamente inviati, con le modalita' previste dal regolamento
(CE) n. 1069/2009, a impianti di smaltimento.
Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito
negativo del test per PSA
Nessuna parte dei cinghiali puo' lasciare la struttura prima di
aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le
operazioni di eviscerazione l'intero cinghiale deve essere
identificato individualmente immediatamente dopo l'abbattimento e
stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le
carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in
attesa del risultato dell'esito del campione devono essere
considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a
seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le
carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori
devono essere puliti e disinfettati dopo aver rimosso le carcasse.
Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA
In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura
viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo
smaltimento a cura dell'Autorita' competente locale (ACL).
Pulizia e disinfezione della struttura
Una volta riscontrata la positivita' ai test di laboratorio,
tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle
frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la
supervisione dell'Autorita' competente locale (ACL). Gli addetti alle
operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica
formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al
momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno sessanta
minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo
delle pesti suine. L'Autorita' competente locale (ACL) verificato
l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.
Allegato 2
MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE
ATTIVITA' IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II PSA.
Trekking
a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative e'
consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete
escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonche'
nelle pertinenze degli edifici;
b) l'accesso ai sentieri e' consentito esclusivamente
applicando le misure previste nell'allegato protocollo di
biosicurezza; e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i
cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo
ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da
regolamentazioni specifiche;
c) e' vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonche'
praticare ogni tipo di attivita' che implichi l'abbandono del
sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree
per lo svolgimento delle attivita' sportive outdoor previste (ad
esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le
attivita' di pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle
palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attivita' di
balneazione in fiumi e bacini dove tali attivita' siano autorizzabili
ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni
individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso
assicurando la presenza delle cartellonistica informativa, i
contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando
la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od
altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, e'
vietato campeggiare o bivaccare;
e) e' obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla
partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrera'
provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme
delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione
delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus;
f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per
approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere
parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o
su aree appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare
nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto
quelli necessari allo svolgimento di attivita' agropastorali,
soccorso, antincendio;
g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza
accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo
di venti persone;
h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non
delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate;
i) al termine dell'attivita' e' necessario provvedere al cambio
delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto
sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature
utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della
PSA;
k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.
Biking
Nell'ambito di questa attivita' occorre:
a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette
con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
b) al termine dell'attivita' provvedere al cambio delle
calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto
di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature
utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della
PSA;
d) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
e) per l'accesso ai sentieri e in generale all'attivita' di
biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di
accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i
contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando
la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.
Pesca dilettantistica
Nella zona di restrizione II di cui al regolamento di esecuzione
(UE) n. 2023/594 e successive modificazione ed integrazione la pesca
dilettantistica potra' essere effettuata esclusivamente nel rispetto
delle seguenti misure di biosicurezza:
a) e' vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonche'
praticare ogni tipo di attivita' che implichi l'abbandono del
sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le
attivita' di pesca dilettantistica;
b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od
altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, e'
vietato campeggiare o bivaccare;
c) e' obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla
partenza e all'arrivo dell'attivita' di pesca; in particolare
occorrera' provvedere al prelavaggio delle suole delle calzature
utilizzate per l'attivita' di pesca e alla disinfezione delle stesse
con disinfettanti attivi nei confronti del virus (manual 22 FAO-OIE
African swine fever in wild boar ecology and biosecurity»);
d) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per
approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere
parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o
su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza
della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la
presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul
rispetto delle misure di biosicurezza; e' vietato parcheggiare nei
prati o in aree dove sia presente la vegetazione;
e) al termine dell'attivita' provvedere al cambio delle
calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto
di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature
utilizzate durante l'attivita' di pesca con acqua calda e sapone fino
a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della
PSA;
g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.
Competizioni di pesca sportiva
L'effettuazione delle competizioni di pesca potra' essere
effettuata nel rispetto delle seguenti misure:
a) tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di
vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a
parcheggio); e' vietato parcheggiare auto nei prati;
b) in ogni parcheggio sara' presente un contenitore con
copriscarpe monouso da indossare prima della discesa al torrente ed
un altro contenitore per la raccolta degli stessi al termine della
gara di pesca, che verra' smaltito a cura dell'organizzatore;
c) in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della
cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la
presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul
rispetto delle misure di biosicurezza. Sara' anche presente un
distributore per la vaporizzazione/erogazione di disinfettanti
efficaci nei confronti del virus della PSA per il lavaggio dei
copriscarpe prima della loro rimozione, nonche' della suola degli
stivali utilizzati per la pesca;
d) sara' severamente vietato ad ogni pescatore o giudice di
gara uscire dal settore e poi rientrarvi;
e) sara' proibito l'accesso a visitatori o altre persone non
direttamente coinvolte nella competizione.
Attivita' agrosilvocolturali
I criteri di concessione delle deroghe per le attivita' del
presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona di
restrizione I ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/594:
a) l'area di cantiere di attivita' selvicolturale e delle
strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante
la settimana precedente all'inizio delle attivita', al fine di
verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area
di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali,
comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di
cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate
di accesso. Ogni giornata lavorativa dovra' essere preceduta da una
verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di
intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di
rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in
evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata
comunicazione all'Autorita' competente locale (ACL) per territorio;
b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario
da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimita'
dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la
viabilita' ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti attivi
nei confronti del virus della PSA.
Monitoraggio ambientale e faunistico
a) al termine dell'attivita' di ricerca provvedere al cambio
delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto
sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature
utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;
c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
d) e' necessario effettuare il cambio di calzature alla
partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrera'
provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei
mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti
attivi nei confronti del virus PSA;
e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al
luogo di effettuazione delle attivita' devono essere parcheggiati
preferenzialmente in prossimita' delle strade asfaltate, salvo
evidente necessita' legate allo svolgimento delle attivita'.
Ricerca di funghi [e tartufi]
Per le attivita' di ricerca di funghi all'interno della zona di
restrizione II dovranno essere assicurate le necessarie misure di cui
sopra, volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA,
sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e
indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi
selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante le attivita'
di ricerca, le persone interessate dovranno:
a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus
della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad azione
equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e
strumentazione che dovra' avere luogo prima di addentrarsi nelle zone
di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori
risultano indispensabili);
b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da
pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente
raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);
c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati
nelle 48 ore successive all'attivita' di ricerca;
d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute,
calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovra' essere inserito
un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un
contenitore per rifiuti;
e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi
residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti
portati a seguito;
f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire
e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attivita',
utilizzando spray a base alcolica a bassa aggressivita', come da
Allegato n. 4 alla presente Ordinanza;
Manifestazioni religiose
Spetta al Sindaco, quale Autorita' sanitaria, far rispettare ed
adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio:
a. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate
per le manifestazioni religiose, le strade di accesso laddove
sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale
(protezione civile, pro loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal
Sindaco, durante la settimana precedente, ivi compreso il giorno
della manifestazione, al fine di verificare l'assenza di carcasse di
cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E'
necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di
recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona
cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area di sosta e/o del
piazzale del Santuario costituita da un raggio e di 20 metri per le
strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di
rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in
evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata
comunicazione all'Autorita' competente locale (Servizio veterinario)
per territorio;
b. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in
prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al
Santuario con la viabilita' ordinaria attraverso l'utilizzo di
disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
c. che l'accesso al Santuario sia consentito esclusivamente
lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e
sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella
richiesta di autorizzazione, google maps per il tracciamento del
percorso;
d. e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani
liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo
ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da
regolamentazioni specifiche;
e. che il pubblico partecipante non esca dal tracciato dei
sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attivita' che implichi
l'abbandono del sentiero stesso;
f. che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi
di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa
e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di
disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul
rispetto delle misure di biosicurezza;
g. che si rispetti il divieto di campeggiare o bivaccare;
h. che si rispetti il divieto di consumazione e/o
somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalita';
i. che il pubblico partecipante provveda:
ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo della
manifestazione religiosa (In tal caso i partecipanti dovranno
preventivamente essere informati)
o in alternativa
al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle
biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione
delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus
(candeggina (ipoclorito di sodio, cfr il manuale delle Pesti,
reperibile sul sito del ministero pagina PSA).
Ove possibile, a cura del comune, si potrebbe predisporre un
punto per disinfezione delle suole (bacinella con Virkon o prodotto
equivalente);
j. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al
luogo di effettuazione delle celebrazioni siano parcheggiati
esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree
appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare nei
prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli
necessari allo svolgimento di attivita' soccorso e/o antincendio;
k. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni
campestri;
l. che al rientro a casa, si provveda a spazzolare e lavare le
calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della
PSA;
m. che si provveda al lavaggio degli indumenti utilizzati;
n. che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali
rifiuti abbondonati.
Si precisa, infine, che sara' cura del comune assicurare il
rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il
tramite di associazioni, pro loco e/o protezione civile.
Attivita' di campeggio nei boschi
Spetta al Sindaco, quale Autorita' sanitaria, far rispettare ed
adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio:
1. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate
per l'area campeggio, le strade di accesso laddove sterrate, siano
ispezionate giornalmente, da parte di personale (protezione civile,
pro loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal Sindaco, durante la
settimana precedente, al fine di verificare l'assenza di carcasse di
cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E'
necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di
recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona
cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area del campeggio
costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso
(strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di
cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di
difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione
all'Autorita' competente locale (Servizio veterinario) per
territorio.
Al termine di ogni battuta dovra' esser predisposta apposita
scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto.
In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che
puo' essere scaricato gratuitamente;
2. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in
prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al
campeggio con la viabilita' ordinaria attraverso l'utilizzo di
disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
3. che l'accesso al campeggio sia consentito esclusivamente
lungo il percorso prestabilito (strade asfaltate e sentiero
tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di
autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso;
4. e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani
liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo
ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da
regolamentazioni specifiche;
5. che i partecipanti non escano dal tracciato dei sentieri e
che non si pratichi alcun tipo di attivita' che implichi l'abbandono
del sentiero stesso;
6. che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi
di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa
e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di
disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul
rispetto delle misure di biosicurezza;
7. che si rispetti il divieto di consumazione e/o
somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalita';
8. che i partecipanti provvedano:
ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo del
campo (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere
informati)
o in alternativa
al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle
biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione
delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus
(candeggina (ipoclorito di sodio, cfr il manuale delle pesti,
reperibile sul sito del ministero pagina PSA).
Ove possibile, a cura del Comune, si potrebbe predisporre un
punto per disinfezione delle suole (bacinella con Virkon o prodotto
equivalente).
9. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al
luogo di effettuazione del campeggio siano parcheggiati
esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree
appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare nei
prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli
necessari allo svolgimento di attivita' soccorso e/o antincendio;
10. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni
campestri;
11. che al rientro a casa, ciascun partecipante provveda
a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la
processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non
risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con
disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
al lavaggio degli indumenti utilizzati;
12. che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali
rifiuti abbondonati.
Si precisa, infine, che sara' cura del comune assicurare il
rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il
tramite della Polizia municipale.
Aree picnic
Qualora l'Area picnic sia gestita dal comune, ente parco o
privato in grado di assicurare, quotidianamente, la presenza sul
posto, si ritiene possibile lo svolgimento dell'attivita' di aree
picnic nel rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni:
1. che le aree di sosta, le aree antistanti l'area Picnic, le
strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente,
prima dell'occupazione dei tavoli, da parte del gestore dell'Area al
fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale o animali in
evidente stato di difficolta' all'interno dell'area di sosta e/o
lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza di
segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo
nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per
l'area picnic e di 20 metri per le strade di accesso (strada
asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di
cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di
difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione
all'Autorita' competente locale (Servizio veterinario) per
territorio.
Al termine di ogni giornata dovra' esser predisposta apposita
scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto.
In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che
puo' essere scaricato gratuitamente;
2. che l'accesso all'Area picnic sia consentito esclusivamente
lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e/o
sterrate);
3. che l'accesso all'Area picnic sia consentito esclusivamente
con cane a guinzaglio; di conseguenza e' tassativamente vietato
lasciare i cani liberi;
4. che il pubblico partecipante non esca all'Area picnic o dal
tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attivita'
che implichi l'abbandono del sentiero stesso o dell'area;
5. che il comune/ente parco/privato individui le aree di
parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della
cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i
rifiuti assicurandone la quotidiana rimozione a termine della
giornata;
6. obbligo di allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti
alimentari al fine di non renderli disponibili ai selvatici il piu'
rapidamente possibile o, in ogni caso, al termine della giornata;
7. divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con
autonegozi o altra modalita'.
Spetta al Sindaco emanare apposita ordinanza prevedendo che in
caso di mancato rispetto di quanto prescritto si procede
all'inibizione dell'utilizzo dell'Area picnic.
Transumanza/alpeggio
Spetta al Sindaco, quale Autorita' sanitaria, far rispettare ed
adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio:
a) sanificazione dei mezzi utilizzati per lo spostamento dei
capi e dei mezzi normalmente utilizzati dall'allevatore per il
governo degli animali, mediante disinfezione con disinfettanti attivi
nei confronti del virus della PSA (ad es. candeggina);
b) l'area di accesso e pascolo deve essere ispezionata, durante
la settimana precedente all'inizio delle attivita', al fine di
verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area
pascolo e segni evidenti di recente presenza di cinghiali,
comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna del raggio di
50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni
giornata lavorativa dovra' prevedere una verifica dell'assenza di
carcasse di cinghiale e sulle strade sterrate di accesso, al fine si
suggerisce l'utilizzo dell'App Xcaccia che permette di tracciare
l'attivita' di ricerca delle carcasse di cinghiale ed e' gratuita e
di libero accesso. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale,
parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficolta', dovra'
esserne data immediata comunicazione all'Autorita' Competente Locale
(ACL) per territorio;
Spetta al Servizio veterinario di partenza ed a quello di destino
verificare le condizioni sanitarie e quant'altro ritenuto necessario,
con particolare riferimento alla disinfezione dei mezzi ed a rendere
edotti gli allevatori delle misure da adottare nei confronti del
virus della PSA.
Procedura: l'allevatore dovra' effettuare istanza indicando la
sede di partenza ed il pascolo di destino (quest'ultimo
georeferenziato e con codice), la ACL, effettuati i necessari
accertamenti provvede ad autorizzare la movimentazione e ad informare
il Servizio veterinario di destino.
Nel corso delle attivita', inoltre, si rammenta che dovra' essere
segnalato all'Autorita' competente locale (ACL) ogni eventuale
ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o
cinghiali in evidente stato di difficolta'). Si precisa inoltre che
la deroga si applica anche ad affittuari e proprietari di seconde
case ubicate nella zona di restrizione II, nel rispetto delle misure
di biosicurezza sopra riportate.
Allegato 3
LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA
SPECIE CINGHIALE IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II.
L'area della ZR II e' suddivisa in due fasce:
A. dal confine esterno non inferiore a 10 km , salvo barriere
naturali o artificiali, con possibilita' di deroghe da parte delle
regioni per situazioni orografiche particolari, verso il cuore
dell'area infetta (area a maggior rischio di diffusione della PSA
verso territori indenni) le azioni di controllo faunistico
(abbattimenti) devono avvenire attraverso misure che non determinino
o almeno riducano al minimo la movimentazione di cinghiali in
abbattimento selettivo o abbattimento tramite girata con l'uso
massimo di tre cani anche notturno da veicolo e utilizzo di gabbie di
cattura per successivo abbattimento;
B. nella restante porzione residuale di territorio, se
esistente, ossia dal limite non inferiore dei 10 km , salvo barriere
naturali o artificiali, con possibilita' di deroghe da parte delle
regioni per situazioni orografiche particolari, sopraindicati sino al
cuore dell'area infetta (area a rischio di diffusione locale della
PSA) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire
attraverso le misure piu' incisive possibili, ma comunque che
determinino una scarsa movimentazione di cinghiali abbattimento
tramite girata e battuta con l'uso massimo di tre cani per
cacciatore, abbattimento selettivo anche notturno da veicolo,
utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento.
Nel caso in cui per le caratteristiche geografiche del territorio
la ZR II non confini con una ZR I (ad esempio il mar Ligure) le
azioni di controllo faunistico devono avvenire con le modalita'
previste per la fascia B.
I comuni di cui ai punti A e B devono essere identificati in base
all'elenco delle zone sottoposte a restrizione per PSA di cui
all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 (e
successive modificazioni ed integrazioni) e relativi regolamenti di
esecuzione. Ai comuni i cui territori rientrano per piu' della meta'
della loro estensione in zona A, si applicano le misure previste al
medesimo punto.
Tali elenchi sono resi disponibili dalle regioni tramite gli
osservatori epidemiologici degli II.ZZ.SS. territorialmente
competenti che ne danno comunicazione all'Autorita' competente locale
(ACL) e al Commissario straordinario alla PSA.
Allegato 4
PROTOCOLLO ATTIVITA' ADDESTRAMENTO CANI
E MANIFESTAZIONI CINOFILE
Linee guida per la prevenzione della PSA (peste suina africana)
Il presente protocollo elenca le norme di comportamento che
dovranno essere adottate dai comitati organizzatori delle prove di
lavoro e da tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alle suddette
manifestazioni.
Introduzione
La peste suina africana (PSA) e' una malattia infettiva,
altamente contagiosa e spesso letale, causata da un virus
appartenente al genere Asfivirus, che colpisce suini e cinghiali, e
che e' in grado di causare elevata mortalita' nei suidi sia domestici
che selvatici di qualsiasi eta' e sesso.
Non e' trasmissibile agli esseri umani, ma ha un vasto potenziale
di diffusione, tanto che un'epidemia di PSA sul territorio italiano
potrebbe ripercuotersi pesantemente sia sul comparto produttivo
suinicolo che sulle attivita' antropiche, conseguentemente alla
definizione delle aree di restrizione dove vengono vietate le
attivita' di campo.
Il virus e' noto per la sua alta resistenza alle condizioni
ambientali e puo' rimanere vitale anche fino a cento giorni,
sopravvivendo all'interno dei salumi per alcuni mesi o resistendo
alle alte temperature.
Attraverso alimenti, materiali o mezzi contaminati veicolati
dall'uomo, questo virus puo' effettuare salti geografici, che
determinano la comparsa della malattia nelle popolazioni di
cinghiali, anche a distanza di molti chilometri da quelle infette.
A fronte dell'emergenza rappresentata dalla diffusione della
peste suina africana dopo il rinvenimento di casi positivi nella
popolazione di cinghiali tra Piemonte e Liguria, ENCI informa i
comitati organizzatori ed i concorrenti della assoluta necessita' di
adottare corrette pratiche di prevenzione, al fine di evitare di
rappresentare vettori inconsapevoli del virus nel nostro paese.
Prevenzione
La malattia si diffonde per:
contatto diretto (via oro nasale, contatto tra animali
infetti);
Le zecche molli tipo Ornithodoros sono vettrici capaci di
esercitare un importante ruolo epidemiologico:
contatto indiretto: la trasmissione indiretta puo' avvenire
attraverso attrezzature e indumenti contaminati, che possono
veicolare il virus, oppure con la somministrazione ai maiali di
residui di cucina anch'essi contaminati, pratica vietata dai
regolamenti europei dal 1980, o smaltendo rifiuti alimentari, specie
se contenenti carni suine, in modo non corretto. Proprio con
particolare riferimento alla trasmissione indiretta del virus,
fondamentale risulta l'adozione di una serie di buone pratiche di
prevenzione in caso di movimentazione di mezzi, animali e persone.
Queste raccomandazioni sono particolarmente rivolte a chiunque
(turisti, allevatori, cacciatori, dresseurs, etc.) provenga da aree
in cui la malattia e' presente e puo', di conseguenza, rappresentare
un veicolo inconsapevole di trasmissione del virus agli animali:
disinfezione di veicoli;
profilassi antiparassitaria contro le zecche;
non portare in Italia, dalle zone infette comunitarie, prodotti
a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca
e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i prodotti
non siano etichettati con bollo sanitario ovale;
smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in
contenitori idonei e chiusi e non somministrarli per nessuna ragione
ai suini domestici;
non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai
cinghiali;
informare tempestivamente i servizi veterinari il ritrovamento
di un cinghiale selvatico morto;
per i conduttori cinofili: pulire e disinfettare le
attrezzature, i vestiti, i veicoli prima di lasciare le aree di
addestramento e procedere ad una nuova pulizia e disinfezione una
volta giunti presso il proprio domicilio.
Procedure da adottare in occasione delle prove di lavoro comitati
organizzatori
Con la «dichiarazione di accettazione per lo svolgimento delle
manifestazioni nel rispetto del protocollo sulla prevenzione della
diffusione della PSA» i comitati organizzatori dichiarano di aver
preso visione, accettare e rispettare il protocollo approvato
dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione,
nonche' di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle
ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana.
Il responsabile del Comitato organizzatore puo' indicare il
Responsabile dell'applicazione del protocollo di prevenzione per la
PSA nell'ambito della manifestazione (che puo' anche coincidere con
il responsabile della stessa).
Concorrenti
Con l'iscrizione alla prova di lavoro i concorrenti dichiarano di
aver preso visione e di accettare e rispettare il protocollo
approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della
manifestazione, nonche' di attenersi ai decreti governativi,
ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste
suina africana.
Partecipanti a qualsiasi titolo che provengono da zone rientranti
nelle aree infette o nelle aree di sorveglianza:
l'accesso alla prova e' consentito esclusivamente previa
disinfezione del mezzo di trasporto ed utilizzo di un paio di
calzature che non siano state utilizzate nella zona infetta.
Prima di spostarsi sui terreni di prove il Comitato organizzatore
garantira' comunque la disinfezione delle calzature dei partecipanti
con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti.
I conduttori che provengono dalle zone infette o dalle zone di
sorveglianza garantiscono mediante autocertificazione
che i cani non hanno avuto accesso ai terreni infetti o aree di
sorveglianza nei cinque giorni precedenti alla prova;
di aver provveduto alla disinfezione di indumenti e scarpe e
delle attrezzature per la conduzione dei cani con prodotti specifici
di cui all'elenco disinfettanti.
Pulizia e disinfezione: le strutture e le attrezzature devono
essere pulite e disinfettate periodicamente. Prima della disinfezione
si deve togliere la materia organica dalle coperture, superfici,
veicoli, ecc.
Elenco disinfettanti efficaci nei confronti del virus della peste
suina africana
Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido
sulfamico +dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S) 1%
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
Idrossido di sodio (soda caustica) 2%
Aspersione animali abbattuti stalle e trattamento delle deiezioni
(15 lt/m3, pH 10,4 -12)
Carbonato di sodio (pH 11,6 - 95 °C) 40%
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili
Ortofenilfenolo (Environ D) 1%
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
Lysol 5%
Camion, divise da lavoro, oggetti vari
(fonte «Manuale operativo pesti suine Ministero della salute,
Direzione della sanita' animale e dei farmaci veterinari Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali)
Ipoclorito di sodio 1%
Fonte: Effectiveness of chemical compounds used against African
swine fever virus in Commercial available disinfectants Małgorzata
Juszkiewicz * , Marek Walczak , Natalia Mazur-Panasiuk and Grzegorz
Wo ´zniakowski Department of swine diseases, national veterinary
research institute, Partyzantow 57 Avenue, 24-100 Pulawy, Poland
Nota bene
Considerare i disinfettanti in polvere che vengono ricostituiti
in soluzione al momento. Questo riduce molto il peso;
Le soluzioni disinfettanti spesso hanno una durata limitata e
non sono piu' efficaci (in alcuni casi cio' e' visibile con un
viraggio di colore)
Lavaggio dei cani
Qualora necessario, la pulizia delle zampe del cane si effettua
rimuovendo eventuale materiale presente negli spazi interdigitali,
utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi o a
base alcolica (che possono indurre fenomeni irritativi, provocando
prurito), oppure prodotti specifici di uso veterinario (es
clorexidina per uso specifico); risciacquando con abbondante acqua e
asciugando accuratamente, in particolare gli spazi interdigitali
(indicazioni FNOVI);
Lavaggio e disinfezione attrezzatura per la conduzione dei cani
La disinfezione/lavaggio di collare, guinzaglio ed eventuale
pettorina puo' essere effettuata con idonei prodotti di cui
all'elenco precedente (Elenco disinfettanti efficaci nei confronti
del virus della peste suina africana).
Allegato 5
PROCEDURA AI FINI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.
3, COMMA 1, LETTERA A), PUNTO X DELL'ORDINANZA 5_2023 DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PSA CONCORDATO CON ANCI.
La richiesta di autorizzazione, comprensiva di una relazione
esaustiva delle attivita' e di un progetto dettagliato delle misure
di biosicurezza che saranno adottate durante l'evento, dovra' essere
indirizzata al Comune in cui avra' luogo la manifestazione.
Il Comune provvedera' ad inoltrare tale richiesta e la relativa
documentazione all'Autorita' competente locale (ACL) - Servizi
veterinari, ai fini dell'acquisizione del necessario parere, che
dovra' essere protocollato e trasmesso ufficialmente mezzo pec.
Sara' cura dell'Autorita' comunale trasmettere al Commissario
straordinario alla PSA la richiesta di autorizzazione corredata dal
parere acquisito dalla ACL, ai fini della verifica della conformita'
alle norme di biosicurezza, al seguente indirizzo pec
cspsa@postacert.sanita.it
L'autorizzazione allo svolgimento di
manifestazioni/eventi/attivita' nelle zone di restrizione sara'
rilasciata dal Comune solo a seguito del ricevimento del parere
favorevole dell'ACL e del Commissario straordinario alla PSA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 1 alla procedura ai fini della richiesta di autorizzazione
di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) punto x dell'Ordinanza 5 2023 del
Commissario straordinario alla PSA concordato con ANCI.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Scheda annata venatoria 20__/20__ (dal 1 giugno al 31 maggio
successivo)
Parte di provvedimento in formato grafico