MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 24 agosto 2023 

Misure di controllo  ed  eradicazione  della  peste  suina  africana.
(Ordinanza n. 5/2023). (23A04854) 
(GU n.203 del 31-8-2023)

 
                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      ALLA PESTE SUINA AFRICANA 
 
  Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante  «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile  2022,  n.  29  e
modificata dall'art. 29 del decreto-legge, 22 giugno 2023, n.  75  e,
in particolare, gli articoli 1 e 2; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a  Commissario
straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi  dell'art.  2
del citato decreto-legge n. 9/2022; 
  Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio
2022, n. 13359 del 27  maggio  2022  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a  seguito
di conferme di casi di Peste suina africana nei  selvatici  ai  sensi
dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; 
  Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana  n.  2,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della Peste suina africana». (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 95 del 22 aprile 2023); 
  Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana  n.  3,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana» (Gazzetta Ufficiale -  Serie
generale n. 122 del 26 maggio 2023); 
  Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana  n.  4,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana» (Gazzetta Ufficiale -  Serie
generale n. 163 del 14 luglio 2023); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale», come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione,  che  categorizza  la
Peste suina africana come una malattia di categoria  A  che,  quindi,
non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  n.  2020/687  che  integra  il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate e, in  particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi 2, 3, e  4  del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2023/594   della
Commissione del 16 marzo 2023,  che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo delle malattie per la peste  suina  africana  e  abroga  il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge  22  aprile  2021,  n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  2016/429  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,  e,  in
particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  2,
comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27, individua il Ministero  della  salute  quale  Autorita'  centrale
responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n.
2016/429,  dell'organizzazione  e  del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura  dei
servizi veterinari delle  AASSLL  (di  seguito  denominati  Autorita'
competenti locali (ACL); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022,  recante
«Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti  che  detengono  suini»
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022); 
  Visto il Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  per  la
Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla  Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti  derivati,  nonche'  il  manuale
delle emergenze da Peste  suina  africana  in  popolazioni  di  suini
selvatici del 12 dicembre 2022; 
  Visto il  documento  SANTE/7113/2015  «Strategic  approach  to  the
management of African swine fever for the EU»; 
  Visto il dispositivo direttoriale  DGSAF  prot.  n.  12438  del  18
maggio 2022, concernente  «Misure  di  prevenzione  della  diffusione
della Peste suina africana (PSA) -  identificazione  e  registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»; 
  Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del
Ministero della salute; 
  Visti i resoconti delle  riunioni  dell'Unita'  centrale  di  crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale  del
Ministero della salute; 
  Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA  relativa
al bimestre marzo - aprile 2023; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; 
  Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, di concerto con il  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste,  recante  «Adozione  del
piano straordinario per la gestione e  il  contenimento  della  fauna
selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1°  luglio
2023; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  lettera  b)  del
citato  decreto-legge  n.  9/2022,   il   Commissario   straordinario
definisce,  sentite  le  regioni  interessate,  il  piano   nazionale
straordinario delle catture  a  livello  nazionale  e  regionale  con
l'indicazione dei tempi e degli  obiettivi  numerici  di  cattura  e,
sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e  lo  comunica  alle
regioni; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2,  comma  2-bis,  del  citato
decreto-legge n. 9/2022, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui  all'art.  1,
comma  1,  attuano  le  ulteriori  misure  disposte  dal  Commissario
straordinario per la prevenzione, il  contenimento  e  l'eradicazione
della Peste suina africana; 
  Tenuto conto, altresi', che, ai sensi dell'art.  2,  comma  6,  del
citato  decreto-legge  n.  9/2022   il   Commissario   straordinario,
nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al  fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far  fronte  a  situazioni
eccezionali,  puo'  adottare,  con   atto   motivato,   provvedimenti
contingibili  e  urgenti,  nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento e  del  principio  di  proporzionalita'  tra  misure
adottate e finalita' perseguite; 
  Dato atto della impossibilita' di procedere al trasferimento  delle
opere realizzate mediante gli accordi tra  pubbliche  amministrazioni
di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Ritenuto,    pertanto,    necessario    procedere    con    urgenza
all'affidamento  delle  recinzioni  alle   regioni   territorialmente
competenti   nell'ambito   dei   poteri   affidati   al   Commissario
straordinario dalla normativa vigente; 
  Ritenuto,   inoltre,   necessario   disciplinare   il    meccanismo
sanzionatorio da applicarsi agli eventuali  atti  di  danneggiamento,
manomissione  o  intralcio  alle   attivita'   di   contenimento   ed
eradicazione della peste suina africana; 
  Tenuto conto che la Peste suina africana continua a diffondersi nel
territorio nazionale, assumendo anche un  andamento  discontinuo  con
l'insorgenza   di   focolai   puntiformi,   talvolta    a    distanze
considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella  contiguita'
territoriale; 
  Considerato che la trasmissione dell'infezione da un territorio  ad
un altro puo' avvenire anche  attraverso  le  derrate  alimentari  di
origine suina, in particolare  commercializzate  fuori  dai  circuiti
legali e senza la dovuta tracciabilita'; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intensificare i controlli  ufficiali
dell'Autorita' competente locale  (ACL)  sulle  filiere  delle  carni
suine in tutte le fasi della filiera alimentare; 
  Considerato  che  la  concessione  delle  deroghe  ai  divieti   di
movimentazione nel rispetto dei principi di biosicurezza  cosi'  come
la designazione degli stabilimenti ai sensi  dell'art.  44  del  reg.
(UE) n. 2023/594 e' uno strumento necessario al  proseguimento  delle
produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove  e'  possibile
garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la  diffusione
della malattia attraverso le attivita' produttive; 
  Ritenuto che l'applicazione di  procedure  armonizzate  sull'intero
territorio  nazionale  per  il  rilascio   delle   suddette   deroghe
contribuisce a mantenere in maniera uniforme un adeguato  livello  di
garanzie per contrastare l'adozione di barriere sanitarie da parte di
paesi terzi che ricevono sui propri mercati i prodotti  del  comparto
produttivo suinicolo; 
  Ritenuto  necessario  incrementare  l'operativita'   dell'Autorita'
competente  locale  attraverso  l'istituzione  dei  Gruppi  operativi
territoriali (GOT) costituiti  da  personale  tecnico  afferente  sia
all'autorita' competente  locale  che  alle  diverse  amministrazioni
coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e
gli enti parco; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno  acquisire  la   disponibilita'   dei
soggetti abilitati all'attivita' venatoria attraverso la creazione di
un elenco nazionale di bioregolatori da  cui  l'autorita'  competente
locale  possa  attingere  per  le  azioni   di   contenimento   della
popolazione di cinghiali; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La presente  ordinanza  definisce  le  misure  di  eradicazione,
controllo e  prevenzione  che  devono  essere  applicate  nelle  zone
istituite in conformita' al regolamento delegato (UE)  n. 2020/687  e
al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate: 
    a) nelle zone infette  e  nelle  zone  di  restrizione  parte  II
correlate a casi di PSA nel selvatico; 
    b) in caso di sospetto e conferma di  PSA  in  suini  detenuti  e
nelle  relative  zone  di  protezione  e  sorveglianza  e   zone   di
restrizione parte III; 
    c) nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e  b),
o nelle zone di restrizione parte I. 
  2. La Struttura commissariale predispone, in maniera coordinata con
le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  coinvolte
dall'infezione  e  con  il  Ministero  della  salute,  un  piano   di
eradicazione per le aree territoriali interessate dalla  malattia  ai
fini dell'applicazione da  parte  delle  stesse  regioni  o  Province
autonome di Trento e di Bolzano delle misure di eradicazione  di  cui
alla  presente  ordinanza  e  definite   nel   Piano   nazionale   di
sorveglianza ed eradicazione 2023. 
  3. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
applicano le misure  del  Piano  di  eradicazione  predisposto  dalla
Struttura commissariale e dallo  stesso  coordinato  per  il  tramite
delle regioni, d'intesa con il Ministero della salute. 
                               Art. 2 
 
                      Obblighi di segnalazione 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma   1,   del
decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, chiunque rinvenga esemplari  di
suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle
autorita' competenti locali  (ACL)  e  deve  astenersi  dal  toccare,
manipolare  o   spostare   l'animale,   salvo   diversa   indicazione
dell'autorita' competente stessa. 
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individuano  modalita'  semplificate  per  facilitare   l'adempimento
dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1. 
  3. Ai fini del rispetto delle azioni di cui al comma 1, le  regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, sul proprio
territorio,  una   corretta   azione   di   sensibilizzazione   della
popolazione al  fine  di  ridurre  il  rischio  di  diffusione  della
malattia attraverso il fattore umano. 
                               Art. 3 
 
         Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone 
             soggette a restrizione parte II e parte III 
 
  1. Nelle zone infette  istituite  in  conformita'  all'art.  3  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2023/594  e  nelle   zone   di
restrizione parte II e parte III di cui all'Allegato  I  al  medesimo
regolamento, le autorita' competenti delle regioni e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano e le ACL, in maniera coordinata, attuano
quanto segue: 
    a) suini selvatici: 
      i. affissione di apposita  segnaletica  di  avviso  di  accesso
nelle zone di cui al comma 1. I segnali forniti dalla regione,  anche
tramite le ACL, devono essere posti dai comuni  interessati  su  ogni
strada di ingresso alle zone di cui al comma  1  e  all'ingresso  dei
centri abitati, paesi e citta'. I segnali devono essere di dimensioni
e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente  alle
intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla
malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare; 
      ii. ricerca attiva delle carcasse  di  suini  selvatici,  dando
priorita' alle aree piu' perimetrali delle zone di  cui  al  presente
comma e, in particolare,  dove  non  sono  ancora  state  riscontrate
carcasse positive, applicando lo schema operativo  di  cui  al  Piano
nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana
in Italia per il 2023, nonche' alle relative linee guida. Considerata
l'orografia di alcuni territori, la ricerca  puo'  essere  svolta  in
modo  mirato,  prediligendo  le  aree  ad  alta  densita'  di   suini
selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di  personale
appositamente dedicato e coinvolgendo il piu' possibile  associazioni
venatorie e di volontariato attive  sul  territorio  previa  adeguata
formazione. L'attivita' deve essere programmata  e  coordinata  dalle
ACL con il supporto dell'autorita' competente  regionale  nell'ambito
delle misure di eradicazione adottate dalle regioni e dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e deve  essere  rendicontata  con  le
modalita' indicate nell'art. 11, comma 5, della  presente  ordinanza.
Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano,
direttamente o per il tramite delle ACL, assicurano la disponibilita'
delle risorse necessarie all'implementazione dell'attivita'; 
      iii. tutti i  suini  selvatici  rinvenuti  morti  o  moribondi,
catturati e abbattuti devono essere testati per  PSA  e  le  carcasse
degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento  (CE)  n.
2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza; 
      iv. adozione da parte delle regioni e delle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano di una procedura di gestione, campionamento  e
smaltimento di tutte le carcasse di suini selvatici  rinvenuti  morti
di cui al punto precedente nel rispetto delle misure di biosicurezza,
in conformita' a quanto previsto nel Manuale delle emergenze da peste
suina africana nelle popolazioni di suini  selvatici  e  nelle  linee
guida al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste
suina africana in Italia per  il  2023.  Le  carcasse  devono  essere
rimosse e convogliate in un punto  di  raccolta  adeguato  nel  quale
vengono  campionate  dall'ACL  territorialmente   competente   o   da
personale appositamente formato e incaricato dalla  stessa  Autorita'
e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerati o
altro  luogo  idoneo,  in  attesa  di  essere  smaltite  in  impianti
preposti. Qualora le carcasse  si  trovino  in  luoghi  difficilmente
accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando
le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusi  la
messa  in  sicurezza  della  carcassa  per  limitare  il  rischio  di
diffusione della malattia e l'interramento nel rispetto dell'art. 19,
comma  1,   lettera   c)   del   regolamento   (CE)   n.   2009/1069.
L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli  impianti
di smaltimento sono demandati alle regioni e alle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano; 
      v.  allestimento  di  dispositivi  di  cattura  secondo  quanto
previsto dal piano di cui all'art. 29  del  decreto-legge  22  giugno
2023, n. 75, elaborato per i territori interessati dall'infezione. Le
procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere
documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti; 
      vi. costruzione  di  barriere  fisiche  o  di  qualsiasi  altra
struttura o rafforzamento di barriere fisiche o gestione dei punti di
passaggio naturali o artificiali eventualmente gia' presenti, al fine
di limitare gli spostamenti di suini selvatici, creando delle aree di
dimensioni tali da garantire la possibilita' di applicare  le  misure
di eradicazione, incluse quelle di depopolamento dei suini selvatici.
Tali zone  sono  definite  anche  tenendo  conto  dell'orografia  del
territorio,  delle  dinamiche  di  diffusione  della   malattia   nel
selvatico e del rischio di coinvolgimento del  settore  domestico.  I
tracciati individuati  devono  essere  preventivamente  valutati  dal
Commissario straordinario alla  PSA,  sentita  l'Unita'  centrale  di
crisi e il Gruppo operativo degli esperti (GOE); 
      vii.  e'  vietata  l'attivita'  venatoria  collettiva   (caccia
collettiva  effettuata  con  piu'  di tre  operatori)  di   qualsiasi
tipologia e specie e l'attivita' venatoria nei confronti della specie
cinghiale.  Sono  consentite  le  altre  forme  di  caccia,   nonche'
l'utilizzo  di  cani  da  caccia  nelle  attivita'  di  addestramento
venatorie, purche' nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui
all'Allegato n. 4 alla presente ordinanza. L'attivita' venatoria puo'
essere  svolta  con  non  piu'  di tre  cani  contemporaneamente  per
cacciatore  o  gruppo  di  cacciatori.   L'attivita'   di   controllo
faunistico effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge  n.  157/92,
sulla specie cinghiale, deve essere svolta nel rispetto di specifiche
misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente  ordinanza
e delle linee guida operative di cui all'Allegato  3.  Tenendo  conto
della diffusione spaziale della malattia, le modalita'  di  controllo
faunistico, indicate  nell'Allegato  3,  sono  modulate  al  fine  di
prevenire la diffusione della PSA  nelle  aree  prossime  al  confine
esterno della zona di restrizione II. La  differenza  tra  metodi  di
intervento e' da ricondurre solo  alla  classificazione  in  zona  di
restrizione, indipendentemente dalla classificazione  faunistica  del
territorio  interessato.  Le  misure  previste   per   i   piani   di
depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad
ogni livello; 
      viii. divieto di movimentazione al di fuori della zona  infetta
di carne, di prodotti a base di carne, di  trofei  e  di  ogni  altro
prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta; 
      ix. le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
possono, su richiesta, autorizzare,  in  deroga  al  punto  viii,  la
movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in attivita'  di
controllo faunistico e  destinati  alla  commercializzazione  per  il
consumo umano verso uno stabilimento di  trasformazione,  per  essere
sottoposti ad uno dei trattamenti di  riduzione  dei  rischi  di  cui
all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito
di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus  della
PSA e, comunque, nel  rispetto  delle  condizioni  generali  e  delle
specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594. Laddove non sia
possibile l'invio  presso  uno  stabilimento  di  trasformazione,  le
carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono
destinate alla  distruzione.  Qualora  le  condizioni  geologiche  lo
consentano,   previa   autorizzazione   dell'ACL,    e'    consentito
l'interramento; 
      x.  le  attivita'  all'aperto  svolte  nelle  aree  agricole  e
naturali, le attivita' umane, ludico-ricreative e sportive nelle zone
di restrizione individuate nell'Allegato 2 alla  presente  ordinanza,
devono essere preventivamente autorizzate  dalle  autorita'  comunali
che richiedono in prima istanza, il parere della ACL; acquisito  tale
parere, le autorita' comunali inviano la comunicazione corredata  dal
citato parere al Commissario straordinario alla PSA che  ne  verifica
la conformita' rispetto  alle  norme  di  biosicurezza  di  cui  agli
allegati nn. 2 e 5 alla presente ordinanza; 
      xi. il GOT verifica il rispetto del  divieto  di  foraggiamento
dei suini selvatici con il supporto della polizia provinciale e/o  di
altre forze dell'ordine competenti in materia, ad eccezione dei  casi
in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle  attivita'
di depopolamento, incluso il foraggiamento  attrattivo,  nonche'  nel
rispetto delle condizioni  per  la  concessione  delle  attivita'  in
deroga previste  al  punto  precedente.  Le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   relazionano   mensilmente   al
Commissario straordinario  alla  PSA  e  al  Ministero  della  salute
sull'effettuazione delle suddette verifiche; 
      xii. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona  infetta  e'
consentito a condizione che sia assicurata  la  tracciabilita'  degli
stessi, al fine di  escludere  qualsiasi  contatto  con  suini.  Tali
materiali potranno essere destinati, mediante inoltro  con  procedura
canalizzata su autorizzazione del GOT, all'utilizzo  in  aziende  che
allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano
presenti suini. Un  eventuale  utilizzo  in  aziende  suinicole  puo'
essere consentito previo stoccaggio per un periodo di  almeno  trenta
giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia  in  siti  dove
sia garantita l'assenza di contatto con  suini  o  l'applicazione  di
altro trattamento equivalente; 
      xiii. in caso di segnalazione di suini selvatici in difficolta'
da parte dei centri di recupero animali selvatici (CRAS), obbligo  di
contattare  immediatamente  il   GOT   ai   fini   dell'abbattimento,
dell'esecuzione  dei  test  diagnostici  e  dello  smaltimento  delle
carcasse, come materiale di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE)
n. 2009/1069; 
      xiv.   divieto   di   movimentazione,   se   non    finalizzata
all'abbattimento immediato  di  suini  selvatici  catturati  in  aree
protette e in tutti i territori di  cui  al  presente  articolo.  Gli
animali destinati all'abbattimento non possono uscire dalla  zona  di
restrizione; 
    b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): 
      i. censimento di tutti gli stabilimenti  che  detengono  suini,
inclusi i cinghiali, e immediato aggiornamento della BDN  sulla  base
delle   informazioni   anagrafiche    verificate,    tra    cui    la
geolocalizzazione,  l'orientamento  produttivo,  il  numero  di  capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione  di
ogni  struttura  non   registrata   in   BDN   che   detenga,   anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini,  anche  se
non destinati alla produzione di alimenti.  Alle  predette  attivita'
provvedono le ACL, con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine; 
      ii.  l'ACL  programma  la  macellazione  immediata  dei   suini
detenuti  all'interno  di  allevamenti  familiari,   di   allevamenti
commerciali della tipologia semibradi  e  di  allevamenti  misti  che
detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati  alla  produzione
di alimenti, e dispone il divieto di ripopolamento; 
      iii. l'ACL  programma  la  macellazione  tempestiva  dei  suini
presenti negli altri  allevamenti  di  tipo  commerciale,  dispone  e
verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento; 
      iv. le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
prima di consentire il  proseguimento  o  la  ripresa  dell'attivita'
degli allevamenti di cui ai punti ii e  iii,  previa  verifica  della
sussistenza  di  macelli  designati  verso  cui  movimentare  i  capi
detenuti in allevamenti, informano il Ministero  della  salute  e  il
Commissario straordinario alla PSA. La prosecuzione ovvero la ripresa
dell'attivita'  di  allevamento  sono   subordinate   alla   verifica
dell'adozione  delle  misure  di  biosicurezza  rafforzate   di   cui
all'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e dei
livelli di biosicurezza di cui  al  decreto  ministeriale  28  giugno
2022, attraverso  la  compilazione  delle  apposite  check  list  nel
sistema Classyfarm.it. Quest'ultimo adempimento e' previsto solo  per
gli allevamenti commerciali; 
      v. qualora non sia  possibile  attuare  le  misure  di  cui  ai
precedenti punti ii e iii, le  regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61
e 70 del regolamento (UE) n. 2016/429; 
      vi. per l'applicazione di quanto previsto ai punti ii, iii e v,
le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  devono
assicurare  l'effettuazione  di  una  valutazione  preventiva   della
possibilita' e della capacita' di abbattimento e di macellazione, ivi
compresa  la  disponibilita'  di  stabilimenti  designati,  definendo
adeguate procedure operative; 
      vii. le ACL,  in  presenza  di  suini  detenuti  per  finalita'
diverse dalla produzione  di  alimenti,  verificano  il  rispetto  di
quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del
18 maggio 2022; 
      viii. l'ACL esegue il controllo virologico  di  tutti  i  suini
morti e dei casi sospetti, come definiti dall'art.  9,  paragrafo  1,
del regolamento delegato (UE) n. 2020/689; 
      ix. qualora si rendano necessari  trattamenti  terapeutici  sui
suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore  dovra'
darne  comunicazione  al  veterinario  libero   professionista,   che
valutera'  con  l'ACL  la  necessita'  di   effettuare,   prima   del
trattamento, il prelievo di sangue  per  escludere  la  presenza  del
virus PSA; 
      x. divieto  di  movimentazione  di  suini  detenuti,  di  carni
fresche e di  prodotti,  sottoprodotti  e  materiale  germinale  come
definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594; I  movimenti
di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di  carne  suina
all'interno e al di fuori dei territori di cui al  presente  articolo
sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal  successivo
art. 6; 
      xi. il Commissario straordinario  alla  PSA,  sentita  l'Unita'
centrale di crisi, puo' individuare,  sulla  base  della  valutazione
della  situazione  epidemiologica,  condizioni   ulteriori   per   la
concessione delle deroghe di cui all'art. 6 della presente  ordinanza
o  valutare  la  necessita'  di  non  concedere  le  deroghe  per  un
determinato periodo di tempo. 
                               Art. 4 
 
Misure di controllo nei comuni della  zona  confinante  con  la  zona
  infetta o nella zona soggetta a restrizione Parte I. 
 
  1. Nella zona confinante con la zona infetta o nella zona  soggetta
a restrizione Parte I  di  cui  all'Allegato  I  del  regolamento  di
esecuzione  (UE)  n.  2023/594,  in  conformita'  alle   disposizioni
previste per  detta  zona  dal  medesimo  regolamento,  le  autorita'
competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano  e
le Autorita' competenti locali in maniera coordinata, attuano  quanto
segue: 
    a) suini selvatici: 
      i. rafforzamento della sorveglianza  passiva,  ivi  inclusa  la
ricerca attiva  delle  carcasse  di  suini  selvatici  programmata  e
coordinata a  livello  regionale,  razionalizzata  sulla  base  degli
ultimi ritrovamenti delle carcasse positive  e  rendicontata  con  le
modalita' indicate nell'art. 10, comma 5 della presente  ordinanza  e
attraverso attivita' di sensibilizzazione  volta  ad  incentivare  ed
incrementare le  segnalazioni  di  ritrovamento  carcasse  o  animali
moribondi o coinvolti in incidenti stradali; 
      ii. regolamentazione in  base  alla  situazione  epidemiologica
dell'attivita' venatoria e  di  controllo  verso  i  suini  selvatici
finalizzata all'eliminazione del maggior numero  di  capi  possibile,
che  puo'  essere  svolta  nel  rispetto  di  specifiche  misure   di
biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente  ordinanza.  I  capi
abbattuti possono  essere  destinati  all'autoconsumo  esclusivamente
all'interno della stessa zona di  restrizione  e  solo  se  risultati
negativi ai test di laboratorio per ricerca  del  virus  PSA,  previo
parere del Commissario straordinario alla PSA che all'occorrenza puo'
richiedere parere del GOE e sulla base dell'andamento  dei  risultati
della sorveglianza passiva, le regioni e Province autonome di  Trento
e Bolzano possono derogare alla necessita' di testare  tutti  i  capi
abbattuti.  Sono  consentite  le  altre  forme  di  caccia,   nonche'
l'utilizzo di cani da caccia in  attivita'  di  addestramento  ed  in
attivita' venatoria. Le misure previste per i piani di  depopolamento
del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni  livello
e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353,  nelle
zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati  percorsi  dal
fuoco, ai fini della eradicazione della  peste  suina  africana  fino
alla  completa  e  definitiva  eliminazione   della   malattia   sono
consentite le catture, la selezione  ed  il  controllo  e  tramite  i
bioregolatori la tecnica della girata come previsto dall'art. 3 punto
vii. della presente ordinanza; 
      iii. utilizzo  di  trappole  quale  mezzo  di  riduzione  della
popolazione di  suini  selvatici.  Le  procedure  per  la  cattura  e
l'abbattimento degli animali devono essere  documentate  e  applicate
nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse  degli
animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere  destinate
all'autoconsumo  esclusivamente  all'interno  della  stessa  zona  di
restrizione e solo se risultate negative ai test di  laboratorio  per
ricerca del virus PSA, previo parere  del  Commissario  straordinario
alla PSA che all'occorrenza puo' richiedere il parere del GOE e sulla
base dell'andamento dei  risultati  della  sorveglianza  passiva,  le
regioni e province  autonome  possono  derogare  alla  necessita'  di
testare tutti i capi cacciati; 
      iv. le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  su
richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni  di  suini
selvatici abbattuti  e  destinati  alla  commercializzazione  per  il
consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione,
all'interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa,  per
essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei  rischi  di
cui all'Allegato VII del regolamento delegato  (UE)  n.  2020/687,  a
seguito di esito negativo al  test  di  laboratorio  e  comunque  nel
rispetto  delle  condizioni  generali  e  specifiche   previste   del
regolamento  (UE)  n.  2023/594   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, ivi incluse le fattispecie previste dall'art. 49; 
      v. il GOT con il supporto della polizia provinciale o di  altre
forze  dell'Ordine,   verificano   il   rispetto   del   divieto   di
foraggiamento di suini selvatici ad eccezione  dei  casi  in  cui  e'
previsto l'utilizzo delle esche ai fini di depopolamento; 
      vi.  divieto  di  movimentazione  se   non   finalizzata   alla
macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in
aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli
animali non possono uscire dalla zona di restrizione; 
    b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): 
      i. censimento di tutti gli stabilimenti  che  detengono  suini,
inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla  base
delle   informazioni   anagrafiche    verificate,    tra    cui    la
geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed  il  numero  di  capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione  di
ogni  struttura  non   registrata   in   BDN   che   detenga,   anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o  suini  anche  se
non destinati alla produzione di alimenti.  Alle  predette  attivita'
provvede l'ACL e le forze dell'ordine territorialmente competenti; 
      ii. esecuzione  puntuale  del  controllo  virologico  dei  casi
sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato
(UE) n. 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle
altre categorie di suini con un peso  maggiore  di  20  kg  morti  il
sabato e la domenica; 
      iii. qualora si rendano necessari trattamenti  terapeutici  sui
suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra'  darne
comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con
l'ACL la necessita' di effettuare prima del trattamento  il  prelievo
di sangue per escludere la presenza del virus PSA; 
      iv. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari
destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento; 
      v.  previa  valutazione  della  situazione   epidemiologica   e
verifica dei requisiti di biosicurezza di cui al decreto ministeriale
28 giungo 2022 le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano
possono consentire il  proseguimento  dell'attivita'  di  allevamento
familiare; 
      vi. l'ACL provvede alla verifica delle misure  di  biosicurezza
rafforzate  negli  allevamenti  commerciali   cosi'   come   previsto
dall'Allegato III del regolamento di esecuzione  (UE)  n. 2023/594  e
successive  modificazioni  ed   integrazioni   e   dei   livelli   di
biosicurezza, dando priorita'  a  quelli  di  tipologia  «semibrado»,
attraverso la compilazione delle  apposite  check  list  nel  sistema
Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita'  l'ACL,  fatta
salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono
modalita' e tempi  per  la  risoluzione  delle  non  conformita'.  Se
l'operatore  non  adempie  alle  prescrizioni,   si   provvede   alla
macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a
risoluzione delle stesse; 
      vii. rafforzamento della  vigilanza  sulle  movimentazioni  dei
suini e inserimento dell'obbligo di  validazione  del  Modello  4  da
parte dell'ACL. 
      viii. i movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti
a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di  cui
al presente articolo sono consentiti ai sensi di quanto previsto  dal
successivo art. 6; 
      ix. l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita'  diverse
dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto  previsto
dal dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022. 
  2.  Fatte  salve  le  misure  di  cui  all'art.  7  della  presente
ordinanza, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  in
cui insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare
nei territori di propria competenza non interessati  dalla  malattia,
ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui
al precedente comma  1,  lettera  b)  punti  ii,  iv,  vi.  Ulteriori
eventuali  misure  possono  essere  adottate   previo   coordinamento
nell'ambito dell'Unita' centrale di  crisi,  al  fine  di  garantirne
un'uniforme e immediata adozione. 
                               Art. 5 
 
      Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti 
 
  1. L'ACL adotta e attua immediatamente e senza  indugio  le  misure
previste dal regolamento delegato (UE)  n.  2020/687  e  dal  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 136 in  caso  di  sospetto  e  conferma
della presenza della malattia all'interno di  uno  stabilimento,  ivi
compresa l'istituzione  di  zone  soggette  a  restrizione  (zona  di
protezione e zona di  sorveglianza),  e  vigila  sul  rispetto  degli
obblighi previsti da parte degli operatori. 
  2.  A  seguito  di  conferma  della  malattia  all'interno  di  uno
stabilimento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, comma  2
del regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e dal decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dell'Unita' di crisi, al fine  di  prevenire  la
diffusione della malattia, in base alle informazioni  epidemiologiche
o ad altri  dati  a  disposizione,  possono  valutare  l'abbattimento
preventivo e la macellazione dei suini  detenuti  negli  stabilimenti
situati nelle zone soggette a  restrizione  istituite  ai  sensi  del
comma 1. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  nei  commi  1  e  2  del  presente
articolo, in caso di istituzione di una zona soggetta  a  restrizione
Parte III di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n.
2023/594 ed in conformita' alle disposizioni ed ai  divieti  previsti
per detta zona dal medesimo regolamento, le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta, possono autorizzare le
movimentazioni di suini, prodotti a base di carne,  sottoprodotti  di
origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali
e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594. 
                               Art. 6 
 
                               Deroghe 
 
  1. Tenuto conto dei divieti alla  movimentazione  di  suini,  carni
fresche e prodotti a base di carne suina dentro e fuori  le  zone  di
restrizione istituite per PSA di cui al regolamento (UE) n. 2023/594,
le ACL procedono, nel piu' breve tempo possibile, al  rilascio  delle
relative deroghe, ivi compresa  la  designazione  degli  stabilimenti
previa verifica della sussistenza dei requisiti  e  delle  condizioni
previste   dalla   normativa   citata.   Con   successiva   circolare
ministeriale  sono  fornite  indicazioni  operative  in  merito  alle
condizioni ed alle modalita' per il rilascio, da parte dell'Autorita'
competente  locale,  delle  suddette  deroghe,  nonche'  informazioni
riguardanti le  relative  certificazioni  sanitarie  in  accordo  con
quanto previsto dallo stesso regolamento. 
  2. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale
di   crisi,   sulla   base   della   valutazione   della   situazione
epidemiologica,  puo'  individuare  condizioni   ulteriori   per   la
concessione delle deroghe di cui al comma 1 o valutare la  necessita'
di non concederle per un determinato periodo di tempo. 
                               Art. 7 
 
            Misure di controllo sul territorio nazionale 
                   non interessato dalla malattia 
 
  1. Sul territorio nazionale non ricadente nelle zone  di  cui  agli
articoli 3  e  4  le  autorita'  competenti  regionali,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e le  aziende  sanitarie  locali,  in
maniera coordinata, applicano le seguenti misure: 
    a) applicazione de Piani regionali di interventi urgenti  per  la
gestione, il  controllo  e  l'eradicazione  della  PSA  nella  specie
cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9; 
    b) completamento del censimento di  tutti  gli  stabilimenti  che
detengono suini e immediato aggiornamento della BDN sulla base  delle
informazioni anagrafiche verificate, tra  cui  la  geolocalizzazione,
l'orientamento  produttivo,  il  numero  di  capi   presenti.   Detta
attivita'   deve   comprendere   anche   l'individuazione   di   ogni
stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente
e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini,  anche  se  non  destinati
alla produzione di alimenti; 
    c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti di  cui
al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, dando  priorita'
a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la  compilazione  delle
apposite check list e la loro registrazione nel sistema Classyfarm.it
In  caso  di  non  conformita'  si  applicano,  salvo  che  il  fatto
costituisca reato, le sanzioni  di  cui  all'art.  23,  comma  3  del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136; 
    d) l'ACL, in presenza di suini  detenuti  per  finalita'  diverse
dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto
dal dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; 
    e) la movimentazione di suini  selvatici  catturati  deve  essere
finalizzata  alla  macellazione  o  all'abbattimento   degli   stessi
animali,   limitata   esclusivamente   all'ambito   territoriale    e
autorizzata dall'ACL secondo  procedure  stabilite  dalle  regioni  e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
garantiscono il controllo virologico di tutte le  carcasse  di  suini
selvatici ritrovati sul proprio territorio, fatti salvi gli obiettivi
minimi previsti  dal  vigente  Piano  nazionale  di  sorveglianza  ed
eradicazione per la Peste suina africana in Italia per  il  2023,  il
controllo virologico dei casi sospetti  come  definiti  dall'art.  9,
paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689 e di  tutti  i
suini morti  negli  allevamenti  familiari  e,  per  gli  allevamenti
semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o  appartenenti
a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio. 
  3. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  in
collaborazione  con  le   Associazioni   di   categoria,   effettuano
un'attivita'  di  formazione  e  informazione  anche  ai  fini  della
ricognizione sulla disponibilita' di  stabilimenti  da  designare  ai
sensi del regolamento di esecuzione n. 2023/594. 
  4. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
aggiornano  i  piani  di   emergenza   regionali,   con   particolare
riferimento alle procedure di abbattimento  e  smaltimento  dei  capi
negli eventuali focolai domestici. 
                               Art. 8 
 
                    Ulteriori misure di controllo 
                  su tutto il territorio nazionale 
 
  1. Nel caso  in  cui  su  tutto  il  territorio  nazionale  vengano
rinvenuti  suini  non  indentificati  per  i  quali  sia  impossibile
risalire al proprietario, oppure suini selvatici o domestici detenuti
illegalmente,  l'ACL  dispone  il  sequestro,  l'abbattimento  e   la
distruzione degli  animali  dopo  aver  effettuato  gli  accertamenti
sanitari eventualmente ritenuti necessari. 
  2. Nel caso  in  cui  si  rilevino  suini  allo  stato  brado,  non
identificati, indipendentemente dal fenotipo  che  presentano,  l'ACL
dispone le stesse misure di cui al comma 1 e  l'abbattimento  rientra
tra le attivita' previste dai Piani regionali di  interventi  urgenti
per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie
cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022,  n.  9.  I  suini
selvatici sono specie non vocata alla permanenza nei centri  abitati.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  assicurano
l'adozione di misure necessarie a  scoraggiare  l'urbanizzazione  dei
suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti  di  cibo  definibili
sia come rifiuti, ivi inclusi quelli domestici e quelli  situati  nei
luoghi pubblici, che come alimenti somministrati volontariamente  dai
cittadini. 
                               Art. 9 
 
     Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle ACL assicurano l'attuazione e la verifica delle  misure
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente ordinanza. 
  2. Il Commissario straordinario riunisce e coordina  le  Unita'  di
crisi  regionali  delle  regioni  interessate  dalla   malattia   per
garantire la necessaria integrazione e sinergia delle misure previste
dalla presente ordinanza, sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC). 
  3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo  gia'
individuate all'interno delle unita' di crisi centrale e delle unita'
di crisi regionali e locali, il Prefetto puo' istituire una cabina di
regia per l'attuazione, in maniera coordinata da parte delle  diverse
istituzioni territoriali, delle procedure di abbattimento  dei  suini
selvatici,  e  la  successiva  verifica  del  rispetto  delle  misure
previste dalla presente ordinanza. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1  del  presente  articolo,  le
Autorita' competenti locali (ACL), sentite le regioni e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano  di  appartenenza,  possono  delegare
espressamente  specifici   compiti   a   veterinari   non   ufficiali
(veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver  verificato
di non poter  sopperire  alle  ulteriori  esigenze  emergenziali  con
strumenti  ordinari  di  ricostituzione  delle  piante  organiche   o
mediante  il  reperimento  delle   necessarie   risorse   umane   con
l'attribuzione  di  incarichi  a  tempo   determinato   a   dirigenti
veterinari. 
  5. Per l'attuazione delle  misure  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), punti ii e v ed art. 4, comma 1, lettera a),  punti  i  e
iii, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  di
appartenenza, possono avvalersi, previo accordi con  i  Ministeri  di
appartenenza, di personale  delle  Forze  dell'ordine,  degli  agenti
della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni  venatorie
e di volontariato e  di  persone  fisiche  o  giuridiche  formalmente
incaricate. 
  6. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
direttamente o per il tramite delle ACL, nei casi di cui ai commi 4 e
5, verificano e  assicurano  che  le  persone  fisiche  o  giuridiche
delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le  infrastrutture
necessarie  ad  eseguire  i  compiti  loro  assegnati  e,  nel  caso,
provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili. 
  7. Per l'abbattimento dei suini selvatici  coinvolti  in  incidenti
stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione  del  normale
comportamento di  cui  all'art.  1,  punto  6  del  decreto-legge  17
febbraio 2022, n. 9,  le  ACL,  sentite  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza,  possono  richiedere
il supporto del personale delle Forze dell'ordine. 
  8. Per le attivita' di  depopolamento  e  di  controllo  faunistico
previste all'art. 3, comma 1, lettera a) rispettivamente punti  vi  e
vii, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  con
proprio  provvedimento  possono  avvalersi  previo  accordi   tra   i
Ministeri di appartenenza di personale delle  Forze  armate  e  dalle
Forze  dell'ordine,  degli  agenti  della   vigilanza   regionale   e
provinciale, ai sensi della  legge  n.  157  del  1992,  al  prelievo
venatorio con specifica formazione in materia di  biosicurezza  e  le
figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato I del decreto
interministeriale del 13 giugno 2023 come previsto dall'art. 16 della
presente ordinanza. 
                               Art. 10 
 
      Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione 
 
  1. Ove  necessario  definire  o  revisionare  le  zone  soggette  a
restrizione di cui al regolamento  (UE)  n.  2023/594,  il  Ministero
della salute, sentito il GOE, comunica alla  Commissione  europea  la
proposta  contenente  l'individuazione  delle  zone  di  restrizione,
informandone le regioni coinvolte e il Commissario straordinario alla
PSA. Per l'elaborazione della proposta devono essere  considerate  le
caratteristiche  orografiche  del  territorio   (presenza   di   aree
urbanizzate,   fiumi,   autostrade,   etc..),   i   risultati   della
sorveglianza passiva condotta nella  zona  adiacente  la  sede  della
positivita' e la distanza dagli altri casi piu' prossimi  considerato
quanto riportato nel Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di
suini selvatici. 
                               Art. 11 
 
                         Flussi informativi 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite  delle  ACL,  provvedono  alla  verifica   tempestiva   della
registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi  all'anagrafe  e
alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni  pertinenti  nei
rispettivi applicativi del portale  Vetinfo  (BDN,  Sinvsa,  Sanan  e
Siman),   al   fine   di   consentire   il   costante    monitoraggio
dell'avanzamento del fronte epidemico e la  verifica  dell'attuazione
delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la
zona infetta e nel restante territorio nazionale. 
  2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte  II
e parte III, le ACL identificano come sospetta la carcassa  di  suino
selvatico e di suino domestico solo in caso di anomalo aumento  della
mortalita'  o  lesioni,  nonche'  di  sintomi  riferibili  alla  PSA,
provvedendo  alla  registrazione  dei   relativi   dati   nei sistemi
informativi Sinvsa e Siman. 
  3. In caso di positivita' ai  test  biomolecolari  riscontrata  sui
campioni prelevati  dalle  carcasse  di  cui  al  comma  2  presso  i
laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio, le ACL procedono direttamente alla  conferma  di  caso  o
focolaio secondario di PSA. 
  4. Fuori dalla zona infetta e dalla  zona  soggetta  a  restrizioni
parte II e parte  III,  le  ACL  identificano  come  sospetta,  e  la
registrano immediatamente come  tale  in  Siman  e  Sinvsa,  solo  la
carcassa di suino  selvatico  o  domestico  che  presenti  sintomi  o
lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste  circostanze
devono essere prontamente inviati al Cerep  senza  aspettare  l'esito
dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di  positivita',
ACL procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio primario
di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla  PSA,
il  campionamento  deve  essere  registrato  unicamente  nel  sistema
Sinvsa,  utilizzando  il  motivo  di  campionamento   riferito   alla
sorveglianza passiva, e i  campioni  sono  processati  esclusivamente
dagli IZS competenti  per  territorio.  In  caso  di  positivita',  i
campioni devono essere inviati al Cerep per la conferma. In tal caso,
in attesa della conferma del Cerep, la positivita'  viene  comunicata
ACL ai fini  dell'inserimento  immediato  del  sospetto  in  Siman  e
l'esito diagnostico finale viene registrato in Sinvsa. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  i  cui
territori ricadono nelle zone di cui agli articoli 3 e 4, inseriscono
i dati  sull'attivita'  di  ricerca  attiva  delle  carcasse  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), punto ii e art. 4, comma 1,  lettera
a), punto ii, alimentando il sistema reso disponibile su  Sinvsa.  Le
informazioni e i dati relativi alle trappole installate, agli animali
catturati,  al  posizionamento  delle  recinzioni  e  alle  strutture
designate  alla  raccolta  dei  suini  selvatici  e  tutte  le  altre
attivita' relative all'attuazione del Piano nazionale di sorveglianza
ed eradicazione per la Peste suina africana in  Italia  per  il  2023
sono trasmesse  con  relazioni  trimestrali  dalle  regioni  e  dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano al Commissario straordinario
alla PSA e al Ministero della salute. 
  6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  i  cui
territori ricadono nelle zone di restrizione di  cui  all'Allegato  I
del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594, al fine di consentire
ai reparti territoriali del Comando unita'  forestali,  ambientali  e
agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza, a campione, prevista
dal decreto-legge 17 febbraio 2022,  n.  9,  comunicano  agli  stessi
reparti territoriali del CUFAA, secondo  modalita'  da  definirsi,  i
seguenti dati: 
    a) programmazione settimanale di ogni attivita'  venatoria  e  di
controllo  faunistico   sui   suini   selvatici,   ove   autorizzata,
comprendente le modalita' operative e il personale coinvolto; 
    b) rendicontazione settimanale delle attivita' di  cui  al  punto
a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il
controllo. 
  7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente articolo,  sara'  cura
dei  reparti  territoriali  del   CUFAA   vigilare   sulla   corretta
apposizione della specifica segnaletica di  avviso  di  accesso  alle
zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche  autostradali,
provvedere alla verifica dell'integrita' di quelle poste intorno alla
zona  di  circolazione  virale  e  del  rispetto   del   divieto   di
foraggiamento  dei  suini  selvatici,  nonche'  degli  altri  divieti
previsti dalla presente  ordinanza.  Periodicamente  e,  comunque,  a
cadenza almeno mensile, i suddetti  reparti  territoriali  del  CUFAA
relazionano  al  Commissario  straordinario  alla  PSA  sugli   esiti
dell'attivita'  di  vigilanza  effettuata  ai  sensi  della  presente
ordinanza. Il Commissario straordinario, previ accordi  protocollari,
potra' richiedere la disponibilita' del personale afferente al  CUFAA
e alle altre Forze armate iscritto nell'elenco dei bioregolatori  per
i piani di eradicazione della specie cinghiale. 
  8. In aggiunta alle informazioni di  cui  ai  commi  precedenti  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 6 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 febbraio  2023,  forniscono  al  Commissario,  a  cadenza
bimestrale, i dati riguardanti: le attivita' venatorie  sulla  specie
cinghiale; le attivita' di selezione  e  di  controllo  sulla  specie
cinghiale nelle aree non soggette  a  restrizione;  gli  abbattimenti
nelle aree di restrizione; le  catture  nelle  aree  di  restrizione,
secondo lo schema di cui  all'Allegato  6  alla  presente  ordinanza.
Inoltre, dovranno essere trasmessi  al  Commissario,  con  la  stessa
cadenza, la  documentazione  sulla  regolarita'  delle  procedure  di
abbattimento, di distruzione degli animali infetti e  di  smaltimento
delle carcasse di suini, nonche' le procedure di disinfezione  svolte
sotto il controllo delle ASL di competenza. 
                               Art. 12 
 
                       Provvedimenti regionali 
 
  1. Fermi restando gli  obiettivi  e  le  finalita'  della  presente
ordinanza e nel rispetto  della  normativa  europea  e  nazionale  di
riferimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
i cui  territori  rientrano  nelle  zone  istituite  ai  sensi  degli
articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori  non  sono  interessati  dalla
malattia in accordo con l'art. 7 della  presente  ordinanza,  possono
emanare provvedimenti regionali per individuare modalita' e procedure
per l'attuazione delle misure di  cui  alla  presente  ordinanza,  in
funzione della specifica  natura  dei  territori  coinvolti  e  della
propria  organizzazione  amministrativa  ed  individuare  i  soggetti
attuatori delle stesse. 
  2. Al fine di assicurare omogeneita' nella gestione della  malattia
e pari livelli di tutela della sanita' animale,  i  provvedimenti  di
cui  al  comma  1  possono  essere  emanati   esclusivamente   previa
acquisizione del parere positivo del Commissario  straordinario  alla
PSA e informata l'Unita' centrale di crisi. 
                               Art. 13 
 
                        Consegna delle opere 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  interessate,  entro  trenta
giorni dalla comunicazione  dell'avvenuto  collaudo  da  parte  della
societa' di committenza, prendono  definitivamente  in  consegna,  in
relazione alla propria competenza territoriale, le  opere  realizzate
dal Commissario straordinario alla  peste  suina  africana  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. 
  2. Ogni onere connesso alla  gestione  e  alla  manutenzione  delle
opere di cui al comma  1,  resta  a  carico  della  regione  o  della
provincia autonoma interessata a far data dalla consegna;  rimane  in
facolta' delle  regioni  l'eventuale  ulteriore  trasferimento  delle
opere  alle  province  e  ai  comuni,  per  i  tratti  di  rispettiva
competenza. 
                               Art. 14 
 
          Intensificazione dei controlli sulla carne suina 
       compresa quella di cinghiale e prodotti a base di carne 
 
  1. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
intensificano  le  attivita'  di   controllo   tese   verificare   la
regolarita' del commercio  di  carni  e  di  prodotti  a  base  carne
provenienti da suidi selvatici, anche con riferimento alla  eventuale
provenienza degli stessi da zone sottoposte a  restrizione  per  PSA.
Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza di  detti
prodotti, si procedera' al sequestro e alla distruzione degli stessi,
previo campionamento per l'esecuzione del test  per  la  ricerca  del
virus  della  PSA.   Le   carni   saranno   inviate   a   distruzione
immediatamente, senza attendere l'esito del test per la  ricerca  del
virus della PSA. Detta  attivita'  deve  includere  controlli,  anche
congiunti con i carabinieri NAS, presso i mercati locali,  le  fiere,
gli agriturismi  e  la  ristorazione  pubblica,  nonche'  presso  gli
stabilimenti di lavorazione e di trasformazione di prodotti a base di
carne suine. 
  2. Le  autorita'  doganali  intensificano  i  controlli  mirati  ad
identificare le carni suine a seguito di viaggiatori  provenienti  da
paesi terzi nei porti, e aeroporti. 
  3. I comandi carabinieri NAS, i comandi carabinieri forestali e  le
forze dell'ordine che intercettano, nell'ambito  delle  attivita'  di
controllo, partite di carni suine o prodotti crudi di origine  suina,
ne verificano la documentazione di scorta al fine di identificarne la
provenienza.  Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  risalire  alla
provenienza  di  detti  prodotti  si  procede  al  sequestro  e  alla
distruzione degli stessi  congiuntamente  alle  autorita'  competenti
locali, previo campionamento per l'esecuzione del test per la ricerca
del  virus  della  PSA.  Le  carni   sono   inviate   a   distruzione
immediatamente, senza attendere l'esito del test per la  ricerca  del
virus della PSA. 
                               Art. 15 
 
                 Gruppi operativi territoriali - GOT 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  in
accordo con il Commissario straordinario alla peste  suina  africana,
che ha il compito di coordinare i servizi  veterinari  delle  aziende
sanitarie locali competenti per  territorio,  istituiscono  i  Gruppi
operativi territoriali (GOT), formati da personale tecnico  afferente
alle Autorita' competenti locali e  alle  direzioni  regionali  della
Sanita' pubblica veterinaria, dell'agricoltura e dell'ambiente, delle
polizie  provinciali,  degli  enti  Parco  regionali.  I   GOT   sono
coordinati dal Commissario straordinario alla Peste suina africana  e
svolgono le funzioni di attuazione delle finalita' eradicative  della
PSA e del contenimento della specie cinghiale, nonche' di  attuazione
del  Piano  straordinario  delle  catture  a  livello   nazionale   e
regionale, di cui all'art. 29 del decreto-legge 22  giugno  2023,  n.
75. 
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individuano quale referente per la PSA, d'intesa con  il  Commissario
straordinario, un medico veterinario dell'Autorita' competente locale
(ACL) o dell'Autorita'  competente  regionale  (ACR)  con  comprovata
esperienza nella materia. 
  3. Al fine di garantire l'adeguata formazione e l'addestramento del
personale   degli   Istituti   zooprofilattici   sperimentali,    dei
Dipartimenti di medicina veterinaria e delle Aziende sanitarie locali
presenti in aree del  territorio  nazionale  non  ancora  interessate
dalla malattia,  tutte  le  figure  professionali  coinvolte  possono
affiancare i GOT gia' operanti nelle aree soggette a restrizione, nel
rispetto delle specifiche competenze professionali. 
                               Art. 16 
 
                 Elenco nazionale dei Bioregolatori 
 
  1. I soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 157 del  1992,  al
prelievo  venatorio  con   specifica   formazione   in   materia   di
biosicurezza  e  le  figure  autorizzate  ai  sensi  del  punto   2.5
dell'Allegato I al decreto interministeriale del 13 giugno 2023,  per
il periodo di applicazione dei  piani  di  eradicazione  della  peste
suina africana e del Piano  straordinario  delle  catture  a  livello
nazionale e regionale, di cui all'art. 2, comma  2,  lettera  b)  del
decreto-legge n. 9 del 2022, assumono la funzione di bioregolatori  e
possono iscriversi nell'apposito Elenco nazionale  dei  Bioregolatori
attivato nel portale dei Sistemi  informativi  veterinari  -  Vetinfo
all'indirizzo
https://www.vetinfo.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_bioregolatori
/intro dal quale potranno attingere le  Autorita'  competenti  locali
(ACL)  per  attivita'  di   contenimento   della   specie   cinghiale
sull'intero territorio nazionale. 
  2. Per l'attuazione dei piani di eradicazione regionali, dei PRIU e
del piano straordinario delle catture, abbattimento, smaltimento,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  creano  le
strutture per lo stoccaggio e la raccolta, per un massimo di sessanta
giorni, degli esemplari di Sus  scrofa  selvatico  provenienti  dalle
operazioni di cattura, in vista dell'abbattimento/macellazione. 
                               Art. 17 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli
articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita' - e 500 - diffusione di una  malattia
delle piante e degli animali - del  codice  penale,  chiunque  compie
atti di danneggiamento, manomissione o  intralcio  delle  operazioni,
compiuti durante le operazioni di cattura per  il  depopolamento  dei
cinghiali   in   aree   di   restrizione    individuate    ai    fini
dell'eradicazione della peste  suina  africana,  risponde  dei  danni
cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato. 
  2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni  di  cui  all'art.  3,
comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9 per la  violazione
degli obblighi di segnalazione. 
                               Art. 18 
 
              Interdizione temporanea di aree soggette 
                      ad operazioni di cattura 
 
  1.  Nei  centri  abitati  ove  vengono  temporaneamente  impiantate
strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa  con  i
sindaci, puo' interdire l'area alla frequentazione abituale  al  fine
di impedire ulteriori  ritardi  nelle  operazioni  di  cattura  e  di
prevenire la propagazione del virus. 
                               Art. 19 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente  ordinanza  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Gli interventi previsti dalla presente  ordinanza  sono  attuati
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente, nonche' con le eventuali risorse aggiuntive che
saranno messe a disposizione dal legislatore. 
                               Art. 20 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza abroga e sostituisce le ordinanze n. 2,  3
e 4 del 2023 del Commissario straordinario alla PSA. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza non si  applicano  alla
Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge  17
febbraio 2022, n. 9. 
  3.  La  presente  ordinanza  si  applica  a  decorrere  dalla   sua
emanazione e fino al 24 febbraio 2024, e'  immediatamente  comunicata
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  alle   regioni
interessate ai sensi  dell'art.  2,  comma  6  del  decreto-legge  17
febbraio 2022, n. 9, e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 agosto 2023 
 
                                 Il Commissario straordinario: Caputo 
                                                           Allegato 1 
 
 
LINEE GUIDA PER  MISURE  DI  BIOSICUREZZA  PER  GLI  ABBATTIMENTI  DI
  CINGHIALI NELLE ZONE  SOTTOPOSTE  A  RESTRIZIONE  PER  PESTE  SUINA
  AFRICANA. 
 
    L'obiettivo degli abbattimenti del  cinghiale  all'interno  delle
zone sottoposte a restrizione e' quello di contribuire alla riduzione
della  popolazione.  Nelle  zone  di   restrizione   l'attivita'   di
abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata  a  rischio
di contaminazione da virus anche se condotta  in  modo  differenziato
tra zona infetta e zona  confinante,  corrispondenti  rispettivamente
alla Parte II e Parte I del dell'Allegato I regolamento di esecuzione
(UE) n. 2023/594 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che
stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. 
    Ogni Istituto faunistico ed ogni azienda faunistico-venatoria che
intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte  a
restrizione (Parte I e II), deve  sviluppare  un  piano  di  gestione
della biosicurezza con l'obiettivo  di  prevenire  la  contaminazione
indiretta di operatori e  mezzi,  ivi  inclusi  i  cacciatori,  e  la
eventuale diffusione del virus  in  aree  indenni.  Le  attivita'  di
abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a  restrizione  sono
vincolate all'approvazione da parte dell'Autorita' competente  locale
(ACL), del piano di gestione della biosicurezza  di  cui  sopra,  che
deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. Tale
piano deve essere redatto  da  ogni  Istituto  faunistico,  trasmesso
all'Autorita'  competente  locale  (ACL)  per  approvazione  e   deve
contenere l'elenco (i) dei nominativi e dei contatti degli  operatori
abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori  autorizzati  ad  operare
nelle zone sottoposte a restrizione, e (ii) delle strutture designate
per il conferimento delle carcasse  e  (iii)  le  misure  messere  in
essere  come  di  seguito  descritte.  Anche  personale  diverso  dai
cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo,
dovra' adottare le misure  di  biosicurezza  di  cui  al  piano.  Non
possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi  i  cacciatori,
che detengono suini o lavorano  a  contatto  con  le  stesse  e  tali
condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai
soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra. 
 
Formazione 
    Tutto il  personale  autorizzato  deve  ricevere  una  formazione
preliminare riguardo  l'individuazione  precoce  della  malattia,  la
mitigazione dei rischi di trasmissione  del  virus  e  le  misure  di
biosicurezza da  applicarsi.  Tale  formazione  viene  erogata  anche
tramite supporti informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS.  e
dall'Autorita'  competente  locale  (ACL)   in   collaborazione   con
l'Autorita'  sanitaria  regionale  previa  richiesta  degli  Istituti
faunistici ricompresi nelle aree di restrizione. 
 
Trasporto del cinghiale dal luogo di  abbattimento  a  una  struttura
  identificata 
    E' vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e  lasciare
gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di  carcassa  che  si
ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area  disinfettata
utilizzando  disinfettanti  di  provata  efficacia  (principi  attivi
elencati nel Manuale operativo delle pesti suine). La  carcassa  deve
essere  trasportata  intera  e  in  sicurezza  direttamente  in   una
struttura identificata all'interno della stessa zona  di  restrizione
in  cui  l'animale  e'  stato  abbattuto  (punto  di  raccolta  delle
carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina  o  casa  di
caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e  in  particolare  del
sangue. A  tal  proposito  si  consiglia  di  porre  la  carcassa  in
recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di
sacchi di materiale tipo nylon potrebbero  danneggiarsi.  Qualora  le
carcasse degli animali abbattuti si trovino in  luoghi  difficilmente
accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani  per
il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse  in
detti recipienti, il recupero puo' avvenire con  tale  strumentazione
ponendo le  carcasse  successivamente  nei  recipienti  e  applicando
idonee  misure  di  pulizia  e   disinfezione   alla   strumentazione
utilizzata. 
 
Campionamento 
    Le operazioni di  eviscerazione  e  campionamento  dei  cinghiali
abbattuti   andranno   condotte   esclusivamente   nella    struttura
individuata  e  previa  opportuna  identificazione  di  ogni  singola
carcassa. Il  campione  per  il  test  (preferibilmente  milza  e  in
subordine altri organi target) deve essere prelevato  dalla  carcassa
direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e
inviato  all'IZS  competente   del   territorio,   per   il   tramite
dell'Autorita' competente locale (ACL),  per  ottemperare  ai  flussi
informativi preposti. 
 
Gestione delle carcasse 
    Una   volta   ottenuto   l'esito   favorevole   al    test    per
l'identificazione della PSA,  le  carcasse  dei  cinghiali  abbattuti
possono essere inviate, sotto controllo veterinario, ad un Centro  di
lavorazione delle carni di selvaggina e  successivamente  presso  uno
stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno  dei  metodi
di riduzione del rischio previsti dall'Allegato VII del reg. (UE)  n.
2020/687. Laddove non sia possibile l'invio presso lo stabilimento di
trasformazione, le  carcasse  degli  animali  abbattuti  in  zona  di
restrizione II sono destinate alla  distruzione,  le  carcasse  degli
animali abbattuti in zona I possono andare all'autoconsumo  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera a), punto ii della presente ordinanza. 
 
Abbigliamento e attrezzature 
    Il personale autorizzato a svolgere le attivita' di manipolazione
e gestione delle carcasse deve: 
      indossare  indumenti  e   calzature   lavabili   e   facilmente
disinfettabili; 
      utilizzare strumenti dedicati  che  possono  essere  facilmente
puliti e disinfettati; 
      riporre tutti i prodotti monouso in  sacchetti  di  plastica  e
provvedere al corretto smaltimento; 
      utilizzare esclusivamente disinfettanti  autorizzati  (principi
attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine). 
 
Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature 
    In ogni istituto  faunistico  deve  essere  presente  almeno  una
struttura dedicata che riceve carcasse  di  cinghiali  abbattuti  che
deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorita' competente locale
(ACL) e disporre dei seguenti requisiti: 
      disinfettanti per ambienti e attrezzature; 
      acqua corrente ed elettricita'; 
      cella frigo/frigorifero o congelatore; 
      pavimenti e pareti lavabili; 
      un'area  dedicata  per  le   attivita'   di   eviscerazione   e
scuoiamento; 
      barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali; 
      un'area per la pulizia e disinfezione  degli  strumenti  e  del
vestiario; 
      contenitore per lo  stoccaggio  dei  sottoprodotti  di  origine
animale destinati allo smaltimento; 
      barriere di disinfezione all'ingresso  (vaschette  riempite  di
disinfettante). 
 
Corretto smaltimento dei visceri 
    I visceri degli  animali  abbattuti  devono  essere  stoccati  in
contenitori a tenuta, non accessibili  ad  animali  e  devono  essere
sistematicamente inviati, con le modalita' previste  dal  regolamento
(CE) n. 1069/2009, a impianti di smaltimento. 
 
Stoccaggio sicuro in loco  dei  cinghiali  abbattuti  fino  all'esito
  negativo del test per PSA 
    Nessuna parte dei cinghiali puo' lasciare la struttura  prima  di
aver acquisito l'esito negativo dei  test  di  laboratorio.  Dopo  le
operazioni  di   eviscerazione   l'intero   cinghiale   deve   essere
identificato individualmente  immediatamente  dopo  l'abbattimento  e
stoccato all'interno della  cella  frigo/frigorifero/congelatore.  Le
carcasse presenti in contemporanea  all'interno  della  struttura  in
attesa  del  risultato  dell'esito   del   campione   devono   essere
considerate come un unico  lotto  e  liberalizzate  esclusivamente  a
seguito  dell'acquisizione  del  risultato  del  test  di  tutte   le
carcasse. In ogni caso le  celle  frigorifere/frigoriferi/congelatori
devono essere puliti e disinfettati dopo aver rimosso le carcasse. 
 
Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA 
    In caso di esito positivo  per  PSA  l'utilizzo  della  struttura
viene sospeso e tutte  le  carcasse  presenti  vengono  avviate  allo
smaltimento a cura dell'Autorita' competente locale (ACL). 
 
Pulizia e disinfezione della struttura 
    Una volta riscontrata la  positivita'  ai  test  di  laboratorio,
tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata  comprese  celle
frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti  sotto  la
supervisione dell'Autorita' competente locale (ACL). Gli addetti alle
operazioni di pulizia e disinfezione devono  ricevere  una  specifica
formazione. La  soluzione  disinfettante  deve  essere  preparata  al
momento e utilizzata con un tempo  di  contatto  di  almeno  sessanta
minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo
delle pesti suine. L'Autorita'  competente  locale  (ACL)  verificato
l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature. 
                                                           Allegato 2 
 
 
MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE  PER  LE  DEROGHE  AI  DIVIETI  DELLE
  ATTIVITA' IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II PSA. 
 
Trekking 
      a)  la  fruizione  delle  aree  rurali  boscate  o  prative  e'
consentita  esclusivamente  lungo  i  sentieri  inclusi  nella   rete
escursionistica regionale o, comunque, su quelli  segnalati,  nonche'
nelle pertinenze degli edifici; 
      b)  l'accesso  ai   sentieri   e'   consentito   esclusivamente
applicando   le   misure   previste   nell'allegato   protocollo   di
biosicurezza; e' raccomandabile in ogni caso evitare  di  lasciare  i
cani liberi anche al di fuori delle  aree  naturali  protette,  salvo
ulteriori  obblighi  di  utilizzo   del   guinzaglio   derivante   da
regolamentazioni specifiche; 
      c)  e'  vietato  uscire  dal  tracciato  dei  sentieri  nonche'
praticare  ogni  tipo  di  attivita'  che  implichi  l'abbandono  del
sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di  apposite  aree
per lo svolgimento delle  attivita'  sportive  outdoor  previste  (ad
esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le
attivita' di pesca sportiva o per  balneazione,  via  d'accesso  alle
palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attivita' di
balneazione in fiumi e bacini dove tali attivita' siano autorizzabili
ai  sensi  delle  normative   nazionali   e   regionali,   i   comuni
individueranno  le  aree  di  parcheggio  e  i  percorsi  di  accesso
assicurando  la  presenza  delle   cartellonistica   informativa,   i
contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando
la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza; 
      d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione,  od
altri provvedimenti normativi, per  specifiche  aree  delimitate,  e'
vietato campeggiare o bivaccare; 
      e) e' obbligatorio  effettuare  il  cambio  di  calzature  alla
partenza e all'arrivo delle  escursioni;  in  particolare  occorrera'
provvedere al prelavaggio delle suole  delle  scarpe  e  delle  gomme
delle biciclette utilizzate  per  l'escursione  e  alla  disinfezione
delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus; 
      f)  gli  automezzi   privati   eventualmente   utilizzati   per
approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere
parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade  asfaltate  o
su aree appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato  parcheggiare
nei prati o in aree dove sia  presente  della  vegetazione),  eccetto
quelli  necessari  allo  svolgimento  di   attivita'   agropastorali,
soccorso, antincendio; 
      g) i  gruppi  e/o  comitive  lungo  i  sentieri,  con  o  senza
accompagnatore o guida,  sono  ammessi  fino  ad  un  numero  massimo
di venti persone; 
      h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in  aree  non
delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate; 
      i) al termine dell'attivita' e' necessario provvedere al cambio
delle calzature e riporre  le  calzature  utilizzate  in  un  robusto
sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; 
      j)  al  rientro  a  casa,  spazzolare  e  lavare  le  calzature
utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua  calda  e  sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere  quindi  alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del  virus  della
PSA; 
      k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati. 
 
Biking 
    Nell'ambito di questa attivita' occorre: 
      a) provvedere alla disinfezione delle  ruote  delle  biciclette
con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; 
      b)  al  termine  dell'attivita'  provvedere  al  cambio   delle
calzature e riporre le calzature utilizzate in un  robusto  sacchetto
di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; 
      c)  al  rientro  a  casa,  spazzolare  e  lavare  le  calzature
utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua  calda  e  sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere  quindi  alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del  virus  della
PSA; 
      d) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati; 
      e) per l'accesso ai sentieri e  in  generale  all'attivita'  di
biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di
accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa,  i
contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando
la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza. 
 
Pesca dilettantistica 
    Nella zona di restrizione II di cui al regolamento di  esecuzione
(UE) n. 2023/594 e successive modificazione ed integrazione la  pesca
dilettantistica potra' essere effettuata esclusivamente nel  rispetto
delle seguenti misure di biosicurezza: 
      a)  e'  vietato  uscire  dal  tracciato  dei  sentieri  nonche'
praticare  ogni  tipo  di  attivita'  che  implichi  l'abbandono  del
sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi  d'acqua  per  le
attivita' di pesca dilettantistica; 
      b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione,  od
altri provvedimenti normativi, per  specifiche  aree  delimitate,  e'
vietato campeggiare o bivaccare; 
      c) e' obbligatorio  effettuare  il  cambio  di  calzature  alla
partenza  e  all'arrivo  dell'attivita'  di  pesca;  in   particolare
occorrera' provvedere al  prelavaggio  delle  suole  delle  calzature
utilizzate per l'attivita' di pesca e alla disinfezione delle  stesse
con disinfettanti attivi nei confronti del virus (manual  22  FAO-OIE
African swine fever in wild boar ecology and biosecurity»); 
      d)  gli  automezzi   privati   eventualmente   utilizzati   per
approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere
parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade  asfaltate  o
su aree adibite a parcheggio dove i  comuni  assicurano  la  presenza
della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e  la
presenza di disinfettanti, garantendo  la  necessaria  vigilanza  sul
rispetto delle misure di biosicurezza; e'  vietato  parcheggiare  nei
prati o in aree dove sia presente la vegetazione; 
      e)  al  termine  dell'attivita'  provvedere  al  cambio   delle
calzature e riporre le calzature utilizzate in un  robusto  sacchetto
di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; 
      f)  al  rientro  a  casa,  spazzolare  e  lavare  le  calzature
utilizzate durante l'attivita' di pesca con acqua calda e sapone fino
a quando le suole  non  risultano  pulite  e  procedere  quindi  alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del  virus  della
PSA; 
      g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati. 
 
Competizioni di pesca sportiva 
    L'effettuazione  delle  competizioni  di  pesca   potra'   essere
effettuata nel rispetto delle seguenti misure: 
      a)  tutte  le  auto  saranno  parcheggiate  su  aree  prive  di
vegetazione  (strade  provinciali,  piazze   o   aree   destinate   a
parcheggio); e' vietato parcheggiare auto nei prati; 
      b)  in  ogni  parcheggio  sara'  presente  un  contenitore  con
copriscarpe monouso da indossare prima della discesa al  torrente  ed
un altro contenitore per la raccolta degli stessi  al  termine  della
gara di pesca, che verra' smaltito a cura dell'organizzatore; 
      c) in ogni parcheggio i comuni  assicurano  la  presenza  della
cartellonistica informativa,  di  contenitori  per  i  rifiuti  e  la
presenza di disinfettanti, garantendo  la  necessaria  vigilanza  sul
rispetto delle  misure  di  biosicurezza.  Sara'  anche  presente  un
distributore  per  la  vaporizzazione/erogazione   di   disinfettanti
efficaci nei confronti del  virus  della  PSA  per  il  lavaggio  dei
copriscarpe prima della loro rimozione,  nonche'  della  suola  degli
stivali utilizzati per la pesca; 
      d) sara' severamente vietato ad ogni  pescatore  o  giudice  di
gara uscire dal settore e poi rientrarvi; 
      e) sara' proibito l'accesso a visitatori o  altre  persone  non
direttamente coinvolte nella competizione. 
 
Attivita' agrosilvocolturali 
    I criteri di concessione  delle  deroghe  per  le  attivita'  del
presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona  di
restrizione I ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/594: 
      a) l'area di  cantiere  di  attivita'  selvicolturale  e  delle
strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata,  durante
la settimana  precedente  all'inizio  delle  attivita',  al  fine  di
verificare l'assenza di carcasse di cinghiale  all'interno  dell'area
di  lavoro  e  segni  evidenti  di  recente  presenza  di  cinghiali,
comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna  all'area  di
cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade  sterrate
di accesso. Ogni giornata lavorativa dovra' essere preceduta  da  una
verifica  dell'assenza  di  carcasse  di   cinghiale   nell'area   di
intervento  e  sulle  strade  sterrate  di  accesso;   in   caso   di
rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o  cinghiali  in
evidente  stato  di  difficolta',  dovra'  esserne   data   immediata
comunicazione all'Autorita' competente locale (ACL) per territorio; 
      b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del  vestiario
da  lavoro  utilizzati  nel  cantiere  di   taglio   in   prossimita'
dell'innesto delle strade sterrate di  accesso  al  cantiere  con  la
viabilita' ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti  attivi
nei confronti del virus della PSA. 
 
Monitoraggio ambientale e faunistico 
      a) al termine dell'attivita' di ricerca  provvedere  al  cambio
delle calzature e riporre  le  calzature  utilizzate  in  un  robusto
sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; 
      b)  al  rientro  a  casa,  spazzolare  e  lavare  le  calzature
utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua  calda  e  sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere  quindi  alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA; 
      c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati; 
      d)  e'  necessario  effettuare  il  cambio  di  calzature  alla
partenza e all'arrivo delle  escursioni;  in  particolare  occorrera'
provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme  dei
mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse  con  disinfettanti
attivi nei confronti del virus PSA; 
      e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi  al
luogo di effettuazione delle  attivita'  devono  essere  parcheggiati
preferenzialmente  in  prossimita'  delle  strade  asfaltate,   salvo
evidente necessita' legate allo svolgimento delle attivita'. 
 
Ricerca di funghi [e tartufi] 
    Per le attivita' di ricerca di funghi all'interno della  zona  di
restrizione II dovranno essere assicurate le necessarie misure di cui
sopra, volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della  PSA,
sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o  strumenti  e
indumenti), sia attraverso il disturbo  della  popolazione  di  suidi
selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante  le  attivita'
di ricerca, le persone interessate dovranno: 
      a) munirsi di disinfettanti  attivi  nei  confronti  del  virus
della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad  azione
equivalente) e attrezzature  idonee  alla  disinfezione  di  mezzi  e
strumentazione che dovra' avere luogo prima di addentrarsi nelle zone
di ricerca dei tuberi e prima di  lasciarle  (nebulizzatori/diffusori
risultano indispensabili); 
      b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da
pulire  e  disinfettare   prima   di   lasciare   l'area   (altamente
raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate); 
      c) evitare contatti diretti  o  indiretti  con  suini  allevati
nelle 48 ore successive all'attivita' di ricerca; 
      d)  riporre  eventuali  indumenti  monouso  utilizzati   (tute,
calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovra' essere inserito
un altro  involucro,  e  portarli  via  per  essere  smaltiti  in  un
contenitore per rifiuti; 
      e) rispettare  il  divieto  di  lasciare  sul  campo  qualsiasi
residuo di materiale  potenzialmente  infettante,  compresi  alimenti
portati a seguito; 
      f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di  pulire
e  disinfettare  le  zampe  del  cane/i  presente/i   nell'attivita',
utilizzando spray a base alcolica  a  bassa  aggressivita',  come  da
Allegato n. 4 alla presente Ordinanza; 
 
Manifestazioni religiose 
    Spetta al Sindaco, quale Autorita' sanitaria, far  rispettare  ed
adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio: 
      a. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate
per  le  manifestazioni  religiose,  le  strade  di  accesso  laddove
sterrate, siano  ispezionate  giornalmente,  da  parte  di  personale
(protezione civile, pro loco, ATC etc.)  incaricato  formalmente  dal
Sindaco, durante la settimana  precedente,  ivi  compreso  il  giorno
della manifestazione, al fine di verificare l'assenza di carcasse  di
cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo  il  percorso.  E'
necessario inoltre  verificare  la  presenza  di  segni  evidenti  di
recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione  una  zona
cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area  di  sosta  e/o  del
piazzale del Santuario costituita da un raggio e di 20 metri  per  le
strade  di  accesso  (strada  asfaltata  e  sterrato).  In  caso   di
rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o  cinghiali  in
evidente  stato  di  difficolta',  dovra'  esserne   data   immediata
comunicazione all'Autorita' competente locale (Servizio  veterinario)
per territorio; 
      b.  procedere  alla  sanificazione  dei  mezzi  utilizzati   in
prossimita'  dell'innesto  delle  strade  sterrate  di   accesso   al
Santuario  con  la  viabilita'  ordinaria  attraverso  l'utilizzo  di
disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; 
      c. che l'accesso al  Santuario  sia  consentito  esclusivamente
lungo  il  consueto  e  prestabilito  percorso  (strade  asfaltate  e
sentiero tracciato). A  tal  fine  si  chiede  di  utilizzare,  nella
richiesta di autorizzazione, google  maps  per  il  tracciamento  del
percorso; 
      d. e' raccomandabile in ogni caso evitare di  lasciare  i  cani
liberi  anche  al  di  fuori  delle  aree  naturali  protette,  salvo
ulteriori  obblighi  di  utilizzo   del   guinzaglio   derivante   da
regolamentazioni specifiche; 
      e. che il pubblico partecipante  non  esca  dal  tracciato  dei
sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attivita'  che  implichi
l'abbandono del sentiero stesso; 
      f. che il comune individui le aree di parcheggio e  i  percorsi
di accesso assicurando la presenza della cartellonistica  informativa
e relativi divieti, i contenitori per i  rifiuti  e  la  presenza  di
disinfettanti per i mezzi, assicurando la  necessaria  vigilanza  sul
rispetto delle misure di biosicurezza; 
      g. che si rispetti il divieto di campeggiare o bivaccare; 
      h.  che  si   rispetti   il   divieto   di   consumazione   e/o
somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalita'; 
      i. che il pubblico partecipante provveda: 
        ad un cambio di calzature alla partenza  e  all'arrivo  della
manifestazione  religiosa  (In  tal  caso  i  partecipanti   dovranno
preventivamente essere informati) 
    o in alternativa 
      al prelavaggio delle suole delle scarpe  e  delle  gomme  delle
biciclette/moto/auto eventualmente  utilizzate  e  alla  disinfezione
delle  stesse  con  disinfettanti  attivi  nei  confronti  del  virus
(candeggina  (ipoclorito  di  sodio,  cfr  il  manuale  delle  Pesti,
reperibile sul sito del ministero pagina PSA). 
      Ove possibile, a cura del comune, si  potrebbe  predisporre  un
punto per disinfezione delle suole (bacinella con Virkon  o  prodotto
equivalente); 
      j. che gli automezzi privati utilizzati  per  approssimarsi  al
luogo  di  effettuazione  delle   celebrazioni   siano   parcheggiati
esclusivamente in  prossimita'  delle  strade  asfaltate  o  su  aree
appositamente dedicate a  parcheggio  (e'  vietato  parcheggiare  nei
prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto  quelli
necessari allo svolgimento di attivita' soccorso e/o antincendio; 
      k.  che  siano  vietate  ulteriori  manifestazioni   e   raduni
campestri; 
      l. che al rientro a casa, si provveda a spazzolare e lavare  le
calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e  sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere  quindi  alla
disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del  virus  della
PSA; 
      m. che si provveda al lavaggio degli indumenti utilizzati; 
      n. che il comune provveda alla raccolta immediata di  eventuali
rifiuti abbondonati. 
    Si precisa, infine, che  sara'  cura  del  comune  assicurare  il
rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o  per  il
tramite di associazioni, pro loco e/o protezione civile. 
 
Attivita' di campeggio nei boschi 
    Spetta al Sindaco, quale Autorita' sanitaria, far  rispettare  ed
adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio: 
      1. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate
per l'area campeggio, le strade di accesso  laddove  sterrate,  siano
ispezionate giornalmente, da parte di personale  (protezione  civile,
pro loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal  Sindaco,  durante  la
settimana precedente, al fine di verificare l'assenza di carcasse  di
cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo  il  percorso.  E'
necessario inoltre  verificare  la  presenza  di  segni  evidenti  di
recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione  una  zona
cuscinetto esterna di  almeno  50  metri  per  l'area  del  campeggio
costituita da un raggio e di  20  metri  per  le  strade  di  accesso
(strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di
cinghiale,  parti  di  esse  o  cinghiali  in   evidente   stato   di
difficolta',   dovra'   esserne    data    immediata    comunicazione
all'Autorita'   competente   locale   (Servizio   veterinario)    per
territorio. 
    Al termine di ogni  battuta  dovra'  esser  predisposta  apposita
scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso  fatto.
In alternativa, si invita ad  utilizzare  l'applicativo  Xcaccia  che
puo' essere scaricato gratuitamente; 
      2.  procedere  alla  sanificazione  dei  mezzi  utilizzati   in
prossimita'  dell'innesto  delle  strade  sterrate  di   accesso   al
campeggio  con  la  viabilita'  ordinaria  attraverso  l'utilizzo  di
disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; 
      3. che l'accesso al  campeggio  sia  consentito  esclusivamente
lungo  il  percorso  prestabilito  (strade   asfaltate   e   sentiero
tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare,  nella  richiesta  di
autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso; 
      4. e' raccomandabile in ogni caso evitare di  lasciare  i  cani
liberi  anche  al  di  fuori  delle  aree  naturali  protette,  salvo
ulteriori  obblighi  di  utilizzo   del   guinzaglio   derivante   da
regolamentazioni specifiche; 
      5. che i partecipanti non escano dal tracciato dei  sentieri  e
che non si pratichi alcun tipo di attivita' che implichi  l'abbandono
del sentiero stesso; 
      6. che il comune individui le aree di parcheggio e  i  percorsi
di accesso assicurando la presenza della cartellonistica  informativa
e relativi divieti, i contenitori per i  rifiuti  e  la  presenza  di
disinfettanti per i mezzi, assicurando la  necessaria  vigilanza  sul
rispetto delle misure di biosicurezza; 
      7.  che  si   rispetti   il   divieto   di   consumazione   e/o
somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalita'; 
      8. che i partecipanti provvedano: 
        ad un cambio di calzature  alla  partenza  e  all'arrivo  del
campo (In tal caso i  partecipanti  dovranno  preventivamente  essere
informati) 
    o in alternativa 
        al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle  gomme  delle
biciclette/moto/auto eventualmente  utilizzate  e  alla  disinfezione
delle  stesse  con  disinfettanti  attivi  nei  confronti  del  virus
(candeggina  (ipoclorito  di  sodio,  cfr  il  manuale  delle  pesti,
reperibile sul sito del ministero pagina PSA). 
    Ove possibile, a cura del  Comune,  si  potrebbe  predisporre  un
punto per disinfezione delle suole (bacinella con Virkon  o  prodotto
equivalente). 
      9. che gli automezzi privati utilizzati  per  approssimarsi  al
luogo   di   effettuazione   del   campeggio    siano    parcheggiati
esclusivamente in  prossimita'  delle  strade  asfaltate  o  su  aree
appositamente dedicate a  parcheggio  (e'  vietato  parcheggiare  nei
prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto  quelli
necessari allo svolgimento di attivita' soccorso e/o antincendio; 
      10.  che  siano  vietate  ulteriori  manifestazioni  e   raduni
campestri; 
      11. che al rientro a casa, ciascun partecipante provveda 
        a spazzolare e lavare  le  calzature  utilizzate  durante  la
processione con acqua calda e sapone  fino  a  quando  le  suole  non
risultano  pulite  e   procedere   quindi   alla   disinfezione   con
disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; 
        al lavaggio degli indumenti utilizzati; 
      12. che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali
rifiuti abbondonati. 
    Si precisa, infine, che  sara'  cura  del  comune  assicurare  il
rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o  per  il
tramite della Polizia municipale. 
 
Aree picnic 
    Qualora l'Area picnic  sia  gestita  dal  comune,  ente  parco  o
privato in grado di  assicurare,  quotidianamente,  la  presenza  sul
posto, si ritiene possibile lo  svolgimento  dell'attivita'  di  aree
picnic nel rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni: 
      1. che le aree di sosta, le aree antistanti l'area  Picnic,  le
strade di accesso laddove sterrate, siano  ispezionate  giornalmente,
prima dell'occupazione dei tavoli, da parte del gestore dell'Area  al
fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale  o  animali  in
evidente stato di difficolta'  all'interno  dell'area  di  sosta  e/o
lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare  la  presenza  di
segni  evidenti  di  recente  presenza  di  cinghiali,   comprendendo
nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di  almeno  50  metri  per
l'area picnic e  di  20  metri  per  le  strade  di  accesso  (strada
asfaltata e  sterrato).  In  caso  di  rinvenimento  di  carcasse  di
cinghiale,  parti  di  esse  o  cinghiali  in   evidente   stato   di
difficolta',   dovra'   esserne    data    immediata    comunicazione
all'Autorita'   competente   locale   (Servizio   veterinario)    per
territorio. 
    Al termine di ogni giornata  dovra'  esser  predisposta  apposita
scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso  fatto.
In alternativa, si invita ad  utilizzare  l'applicativo  Xcaccia  che
puo' essere scaricato gratuitamente; 
      2. che l'accesso all'Area picnic sia consentito  esclusivamente
lungo il consueto  e  prestabilito  percorso  (strade  asfaltate  e/o
sterrate); 
      3. che l'accesso all'Area picnic sia consentito  esclusivamente
con cane a  guinzaglio;  di  conseguenza  e'  tassativamente  vietato
lasciare i cani liberi; 
      4. che il pubblico partecipante non esca all'Area picnic o  dal
tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di  attivita'
che implichi l'abbandono del sentiero stesso o dell'area; 
      5. che  il  comune/ente  parco/privato  individui  le  aree  di
parcheggio e i percorsi di  accesso  assicurando  la  presenza  della
cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori  per  i
rifiuti  assicurandone  la  quotidiana  rimozione  a  termine   della
giornata; 
      6. obbligo di allontanare e  mettere  in  sicurezza  i  rifiuti
alimentari al fine di non renderli disponibili ai selvatici  il  piu'
rapidamente possibile o, in ogni caso, al termine della giornata; 
      7. divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con
autonegozi o altra modalita'. 
    Spetta al Sindaco emanare apposita ordinanza  prevedendo  che  in
caso  di  mancato  rispetto   di   quanto   prescritto   si   procede
all'inibizione dell'utilizzo dell'Area picnic. 
 
Transumanza/alpeggio 
    Spetta al Sindaco, quale Autorita' sanitaria, far  rispettare  ed
adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio: 
      a) sanificazione dei mezzi utilizzati per  lo  spostamento  dei
capi e  dei  mezzi  normalmente  utilizzati  dall'allevatore  per  il
governo degli animali, mediante disinfezione con disinfettanti attivi
nei confronti del virus della PSA (ad es. candeggina); 
      b) l'area di accesso e pascolo deve essere ispezionata, durante
la settimana  precedente  all'inizio  delle  attivita',  al  fine  di
verificare l'assenza di carcasse di cinghiale  all'interno  dell'area
pascolo  e  segni  evidenti  di  recente   presenza   di   cinghiali,
comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna del raggio di
50 metri e di 20 metri  per  le  strade  sterrate  di  accesso.  Ogni
giornata lavorativa dovra' prevedere  una  verifica  dell'assenza  di
carcasse di cinghiale e sulle strade sterrate di accesso, al fine  si
suggerisce l'utilizzo dell'App  Xcaccia  che  permette  di  tracciare
l'attivita' di ricerca delle carcasse di cinghiale ed e'  gratuita  e
di libero accesso. In caso di rinvenimento di carcasse di  cinghiale,
parti di esse o cinghiali in evidente stato  di  difficolta',  dovra'
esserne data immediata comunicazione all'Autorita' Competente  Locale
(ACL) per territorio; 
    Spetta al Servizio veterinario di partenza ed a quello di destino
verificare le condizioni sanitarie e quant'altro ritenuto necessario,
con particolare riferimento alla disinfezione dei mezzi ed a  rendere
edotti gli allevatori delle misure  da  adottare  nei  confronti  del
virus della PSA. 
    Procedura: l'allevatore dovra' effettuare  istanza  indicando  la
sede  di  partenza   ed   il   pascolo   di   destino   (quest'ultimo
georeferenziato  e  con  codice),  la  ACL,  effettuati  i  necessari
accertamenti provvede ad autorizzare la movimentazione e ad informare
il Servizio veterinario di destino. 
    Nel corso delle attivita', inoltre, si rammenta che dovra' essere
segnalato  all'Autorita'  competente  locale  (ACL)  ogni   eventuale
ritrovamento  di  carcasse  o  parti  di  carcasse  di  cinghiale  (o
cinghiali in evidente stato di difficolta'). Si precisa  inoltre  che
la deroga si applica anche ad affittuari  e  proprietari  di  seconde
case ubicate nella zona di restrizione II, nel rispetto delle  misure
di biosicurezza sopra riportate. 
                                                           Allegato 3 
 
 
LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE  ATTIVITA'  DI  CONTROLLO  DELLA
  SPECIE CINGHIALE IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II. 
 
    L'area della ZR II e' suddivisa in due fasce: 
      A. dal confine esterno non inferiore a 10 km ,  salvo  barriere
naturali o artificiali, con possibilita' di deroghe  da  parte  delle
regioni  per  situazioni  orografiche  particolari,  verso  il  cuore
dell'area infetta (area a maggior rischio  di  diffusione  della  PSA
verso  territori  indenni)  le   azioni   di   controllo   faunistico
(abbattimenti) devono avvenire attraverso misure che non  determinino
o almeno  riducano  al  minimo  la  movimentazione  di  cinghiali  in
abbattimento  selettivo  o  abbattimento  tramite  girata  con  l'uso
massimo di tre cani anche notturno da veicolo e utilizzo di gabbie di
cattura per successivo abbattimento; 
      B.  nella  restante  porzione  residuale  di   territorio,   se
esistente, ossia dal limite non inferiore dei 10 km , salvo  barriere
naturali o artificiali, con possibilita' di deroghe  da  parte  delle
regioni per situazioni orografiche particolari, sopraindicati sino al
cuore dell'area infetta (area a rischio di  diffusione  locale  della
PSA) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire
attraverso  le  misure  piu'  incisive  possibili,  ma  comunque  che
determinino  una  scarsa  movimentazione  di  cinghiali  abbattimento
tramite  girata  e  battuta  con  l'uso  massimo  di tre   cani   per
cacciatore,  abbattimento  selettivo  anche  notturno   da   veicolo,
utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento. 
    Nel caso in cui per le caratteristiche geografiche del territorio
la ZR II non confini con una ZR I  (ad  esempio  il  mar  Ligure)  le
azioni di controllo  faunistico  devono  avvenire  con  le  modalita'
previste per la fascia B. 
    I comuni di cui ai punti A e B devono essere identificati in base
all'elenco delle  zone  sottoposte  a  restrizione  per  PSA  di  cui
all'Allegato I del regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  2021/605  (e
successive modificazioni ed integrazioni) e relativi  regolamenti  di
esecuzione. Ai comuni i cui territori rientrano per piu' della  meta'
della loro estensione in zona A, si applicano le misure  previste  al
medesimo punto. 
    Tali elenchi sono resi  disponibili  dalle  regioni  tramite  gli
osservatori   epidemiologici   degli    II.ZZ.SS.    territorialmente
competenti che ne danno comunicazione all'Autorita' competente locale
(ACL) e al Commissario straordinario alla PSA. 
                                                           Allegato 4 
 
 
               PROTOCOLLO ATTIVITA' ADDESTRAMENTO CANI 
                      E MANIFESTAZIONI CINOFILE 
 
Linee guida per la prevenzione della PSA (peste suina africana) 
    Il presente protocollo  elenca  le  norme  di  comportamento  che
dovranno essere adottate dai comitati organizzatori  delle  prove  di
lavoro e da tutti i partecipanti a  qualsiasi  titolo  alle  suddette
manifestazioni. 
 
Introduzione 
    La  peste  suina  africana  (PSA)  e'  una  malattia   infettiva,
altamente  contagiosa  e  spesso  letale,   causata   da   un   virus
appartenente al genere Asfivirus, che colpisce suini e  cinghiali,  e
che e' in grado di causare elevata mortalita' nei suidi sia domestici
che selvatici di qualsiasi eta' e sesso. 
    Non e' trasmissibile agli esseri umani, ma ha un vasto potenziale
di diffusione, tanto che un'epidemia di PSA sul  territorio  italiano
potrebbe  ripercuotersi  pesantemente  sia  sul  comparto  produttivo
suinicolo  che  sulle  attivita'  antropiche,  conseguentemente  alla
definizione  delle  aree  di  restrizione  dove  vengono  vietate  le
attivita' di campo. 
    Il virus e' noto per  la  sua  alta  resistenza  alle  condizioni
ambientali  e  puo'  rimanere  vitale  anche  fino  a cento   giorni,
sopravvivendo all'interno dei salumi per  alcuni  mesi  o  resistendo
alle alte temperature. 
    Attraverso alimenti,  materiali  o  mezzi  contaminati  veicolati
dall'uomo,  questo  virus  puo'  effettuare  salti  geografici,   che
determinano  la  comparsa  della  malattia   nelle   popolazioni   di
cinghiali, anche a distanza di molti chilometri da quelle infette. 
    A fronte  dell'emergenza  rappresentata  dalla  diffusione  della
peste suina africana dopo il  rinvenimento  di  casi  positivi  nella
popolazione di cinghiali tra  Piemonte  e  Liguria,  ENCI  informa  i
comitati organizzatori ed i concorrenti della assoluta necessita'  di
adottare corrette pratiche di prevenzione,  al  fine  di  evitare  di
rappresentare vettori inconsapevoli del virus nel nostro paese. 
 
Prevenzione 
    La malattia si diffonde per: 
      contatto  diretto  (via  oro  nasale,  contatto   tra   animali
infetti); 
    Le  zecche  molli  tipo  Ornithodoros  sono  vettrici  capaci  di
esercitare un importante ruolo epidemiologico: 
      contatto indiretto: la  trasmissione  indiretta  puo'  avvenire
attraverso  attrezzature  e  indumenti   contaminati,   che   possono
veicolare il virus, oppure  con  la  somministrazione  ai  maiali  di
residui  di  cucina  anch'essi  contaminati,  pratica   vietata   dai
regolamenti europei dal 1980, o smaltendo rifiuti alimentari,  specie
se  contenenti  carni  suine,  in  modo  non  corretto.  Proprio  con
particolare  riferimento  alla  trasmissione  indiretta  del   virus,
fondamentale risulta l'adozione di una serie  di  buone  pratiche  di
prevenzione in caso di movimentazione di mezzi, animali e persone. 
    Queste raccomandazioni sono particolarmente  rivolte  a  chiunque
(turisti, allevatori, cacciatori, dresseurs, etc.) provenga  da  aree
in cui la malattia e' presente e puo', di conseguenza,  rappresentare
un veicolo inconsapevole di trasmissione del virus agli animali: 
      disinfezione di veicoli; 
      profilassi antiparassitaria contro le zecche; 
      non portare in Italia, dalle zone infette comunitarie, prodotti
a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca
e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i  prodotti
non siano etichettati con bollo sanitario ovale; 
      smaltire i  rifiuti  alimentari,  di  qualunque  tipologia,  in
contenitori idonei e chiusi e non somministrarli per nessuna  ragione
ai suini domestici; 
      non  lasciare  rifiuti  alimentari  in  aree   accessibili   ai
cinghiali; 
      informare tempestivamente i servizi veterinari il  ritrovamento
di un cinghiale selvatico morto; 
      per  i  conduttori   cinofili:   pulire   e   disinfettare   le
attrezzature, i vestiti, i veicoli  prima  di  lasciare  le  aree  di
addestramento e procedere ad una nuova  pulizia  e  disinfezione  una
volta giunti presso il proprio domicilio. 
 
Procedure da adottare in occasione delle  prove  di  lavoro  comitati
  organizzatori 
    Con la «dichiarazione di accettazione per  lo  svolgimento  delle
manifestazioni nel rispetto del protocollo  sulla  prevenzione  della
diffusione della PSA» i comitati  organizzatori  dichiarano  di  aver
preso  visione,  accettare  e  rispettare  il  protocollo   approvato
dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento  della  manifestazione,
nonche' di  attenersi  ai  decreti  governativi,  ministeriali,  alle
ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana. 
    Il responsabile  del  Comitato  organizzatore  puo'  indicare  il
Responsabile dell'applicazione del protocollo di prevenzione  per  la
PSA nell'ambito della manifestazione (che puo' anche  coincidere  con
il responsabile della stessa). 
 
Concorrenti 
    Con l'iscrizione alla prova di lavoro i concorrenti dichiarano di
aver  preso  visione  e  di  accettare  e  rispettare  il  protocollo
approvato  dall'ENCI  a  garanzia  del  corretto  svolgimento   della
manifestazione,  nonche'  di  attenersi   ai   decreti   governativi,
ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste
suina africana. 
    Partecipanti a qualsiasi titolo che provengono da zone rientranti
nelle aree infette o nelle aree di sorveglianza: 
      l'accesso  alla  prova  e'  consentito  esclusivamente   previa
disinfezione del mezzo  di  trasporto  ed  utilizzo  di  un  paio  di
calzature che non siano state utilizzate nella zona infetta. 
    Prima di spostarsi sui terreni di prove il Comitato organizzatore
garantira' comunque la disinfezione delle calzature dei  partecipanti
con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti. 
    I conduttori che provengono dalle zone infette o  dalle  zone  di
sorveglianza garantiscono mediante autocertificazione 
      che i cani non hanno avuto accesso ai terreni infetti o aree di
sorveglianza nei cinque giorni precedenti alla prova; 
      di aver provveduto alla disinfezione di indumenti  e  scarpe  e
delle attrezzature per la conduzione dei cani con prodotti  specifici
di cui all'elenco disinfettanti. 
    Pulizia e disinfezione: le strutture  e  le  attrezzature  devono
essere pulite e disinfettate periodicamente. Prima della disinfezione
si deve togliere la  materia  organica  dalle  coperture,  superfici,
veicoli, ecc. 
 
Elenco disinfettanti efficaci nei confronti  del  virus  della  peste
  suina africana 
    Complesso    potassio    perossimonosolfato+acido    malico+acido
sulfamico +dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S) 1% 
    Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti 
    Idrossido di sodio (soda caustica) 2% 
    Aspersione animali abbattuti stalle e trattamento delle deiezioni
(15 lt/m3, pH 10,4 -12) 
    Carbonato di sodio (pH 11,6 - 95 °C) 40% 
    Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili 
    Ortofenilfenolo (Environ D) 1% 
    Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti 
    Lysol 5% 
    Camion, divise da lavoro, oggetti vari 
    (fonte «Manuale operativo pesti  suine  Ministero  della  salute,
Direzione della sanita'  animale  e  dei  farmaci  veterinari  Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali) 
    Ipoclorito di sodio 1% 
    Fonte: Effectiveness of chemical compounds used  against  African
swine fever virus in Commercial  available  disinfectants  Małgorzata
Juszkiewicz * , Marek Walczak , Natalia Mazur-Panasiuk  and  Grzegorz
Wo ´zniakowski Department  of  swine  diseases,  national  veterinary
research institute, Partyzantow 57 Avenue, 24-100 Pulawy, Poland 
    Nota bene 
      Considerare i disinfettanti in polvere che vengono ricostituiti
in soluzione al momento. Questo riduce molto il peso; 
      Le soluzioni disinfettanti spesso hanno una durata  limitata  e
non sono piu' efficaci (in  alcuni  casi  cio'  e'  visibile  con  un
viraggio di colore) 
 
Lavaggio dei cani 
    Qualora necessario, la pulizia delle zampe del cane  si  effettua
rimuovendo eventuale materiale presente  negli  spazi  interdigitali,
utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi  o  a
base alcolica (che possono indurre  fenomeni  irritativi,  provocando
prurito),  oppure  prodotti  specifici   di   uso   veterinario   (es
clorexidina per uso specifico); risciacquando con abbondante acqua  e
asciugando accuratamente,  in  particolare  gli  spazi  interdigitali
(indicazioni FNOVI); 
 
Lavaggio e disinfezione attrezzatura per la conduzione dei cani 
    La disinfezione/lavaggio  di  collare,  guinzaglio  ed  eventuale
pettorina  puo'  essere  effettuata  con  idonei  prodotti   di   cui
all'elenco precedente (Elenco disinfettanti  efficaci  nei  confronti
del virus della peste suina africana). 
                                                           Allegato 5 
 
 
PROCEDURA AI FINI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI  CUI  ALL'ART.
  3,  COMMA  1,  LETTERA  A),  PUNTO  X  DELL'ORDINANZA  5_2023   DEL
  COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PSA CONCORDATO CON ANCI. 
 
    La richiesta di  autorizzazione,  comprensiva  di  una  relazione
esaustiva delle attivita' e di un progetto dettagliato  delle  misure
di biosicurezza che saranno adottate durante l'evento, dovra'  essere
indirizzata al Comune in cui avra' luogo la manifestazione. 
    Il Comune provvedera' ad inoltrare tale richiesta e  la  relativa
documentazione  all'Autorita'  competente  locale   (ACL) -   Servizi
veterinari, ai fini  dell'acquisizione  del  necessario  parere,  che
dovra' essere protocollato e trasmesso ufficialmente mezzo pec. 
    Sara' cura dell'Autorita'  comunale  trasmettere  al  Commissario
straordinario alla PSA la richiesta di autorizzazione  corredata  dal
parere acquisito dalla ACL, ai fini della verifica della  conformita'
alle   norme   di   biosicurezza,   al   seguente    indirizzo    pec
cspsa@postacert.sanita.it 
    L'autorizzazione          allo           svolgimento           di
manifestazioni/eventi/attivita'  nelle  zone  di  restrizione   sara'
rilasciata dal Comune solo  a  seguito  del  ricevimento  del  parere
favorevole dell'ACL e del Commissario straordinario alla PSA. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
ALLEGATO 1 alla procedura ai fini della richiesta  di  autorizzazione
di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) punto x dell'Ordinanza 5 2023  del
Commissario straordinario alla PSA concordato con ANCI. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 6 
 
 
Scheda  annata  venatoria  20__/20__  (dal  1  giugno  al  31  maggio
                             successivo) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico