Richiedere l'accesso agli atti
Scheda del servizio
L’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 dispone che tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale in riferimento a documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e che il Comune detiene stabilmente.
Notifica ai controinteressati
Se vi sono controinteressati ai documenti per i quali si richiede l’accesso, il Comune è tenuto a comunicare agli stessi con raccomandata A/R l’avvenuta richiesta ed entro dieci giorni dalla ricezione gli stessi controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta d’accesso.
Limitazioni
Il diritto d’accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla Legge, dal regolamento governativo di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) Nei confronti dell’attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) Nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni.
Il diritto di accesso è altresì escluso per quei documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale.
Per tutti i singoli casi di esclusione dall’accesso si rimanda all’art. 9 del Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Modalità richiesta
La richiesta può essere presentata verbalmente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Frascarolo.
E' possibile effettuare l’istanza di accesso agli atti per posta inviandolo alla sede Comunale - Comune di Frascarolo Pazza Grande n.1 27030 Frascarolo (PV),
fax 038484482,
posta elettronica ordinaria info@comune.frascarolo.pv.it
certificata anagrafe@pec.comune.frascarolo.pv.it
inviare la richiesta, compilando l’apposito modulo, debitamente sottoscritto, con l'elenco degli atti dei quali si desidera prendere visione o ottenere l’estrazione di copia;
allegare inoltre la copia fotostatica di un documento d'identità valido del sottoscrittore;
inviare la richiesta, compilando l’apposito modulo, debitamente sottoscritto, con l'elenco degli atti dei quali si desidera prendere visione o ottenere l’estrazione di copia;
allegare inoltre la copia fotostatica di un documento d'identità valido del sottoscrittore;
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
Responsabile | Gaielli Stefano | ||||
Indirizzo | Piazza Grande, 1 | ||||
Telefono |
0384.849053 Interno 1 |
||||
Fax |
0384.84482 |
||||
demografici@comune.frascarolo.pv.it |
|||||
PEC |
anagrafe@pec.comune.frascarolo.pv.it |
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Apertura al pubblico |
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Modulistica
- modulo accesso documentale[.doc 44,5 Kb - 06/06/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 06/06/2020 11:49:04